Il tribunale di Arezzo, con una decisione del 3 marzo 2023, estensore dott. Federico Pani, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dal Codice della Crisi, qualora la liquidazione venga aperta solamente sul presupposto di versamenti legati a redditi futuri, senza altri beni da liquidare.
In particolare il tribunale aretino ha ritenuto di investire la corte costituzionale relativamente alla costituzionalità della previsione di un mancato orizzonte temporale di durata dell’apprensione delle quote reddituali o pensionistiche del debitore sovraindebitato.
Viene infatti osservato dall’estensore che “questo giudicante, ben conscio che la Corte non può compiere interventi additivi creativi, dovendo esprimersi “a rime obbligate”, ritiene che possa prendersi in considerazione quello quadriennale, trattandosi dell’unico termine previsto dalla legge allo stesso scopo proprio all’art. 14-undecies della Legge 3/2012.