Il 30 ottobre 2023 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva europea sul credito al consumo a numero 2023/2225.
La Direttiva innova tutta la legislazione relativa al credito bancario e finanziario, ma interviene in maniera decisa anche a dettare disposizioni agli stati membri in merito al sovraindebitamento del consumatore.
DIRETTIVA (UE) 2023/2225: testo in formato PDF
Il testo della direttiva 2023/2225 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2023
Cliccando a questo link puoi scaricare il testo ufficiale formato PDF della Commissione Europea.
DIRETTIVA (UE) 2023/2225 e sovraindebitamento
La Direttiva per la prima volta obbliga in maniera esplicita i paesi membri ad adottare misure di prevenzione, contenimento e soluzione per le situazioni di sovraindebitamento del consumatore, obbligando tutti i Paesi europei ad uniformarsi alle ‘best practice” europee in questo settore.
Riportiamo in questo articolo i passaggi principali sul tema con un breve commento, invitandovi a leggere il testo completo per un migliore inquadramento del tema all’interno della normativa.
Uno dei passaggi più significativi in tema di sovraindebitamento del consumatore si ha all’art 53 si parla di informazione alla clientela sul potenziale rischio di sovraindebitamento derivante dall’eccessivo accesso al credito e di sanzioni per le aziende che non adottano “pratiche responsabili” in tema di sovraindebitamento.
“Art 53 Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure dovrebbero poter includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei consumatori, compresi gli avvertimenti sui rischi connessi a un mancato pagamento o al sovraindebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine i creditori dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.”
Anche l’art 54 interviene in merito potenziale sovraindebitamento del consumatore, rimettendo ai finanziatori la responsabilità della valutazione se la concessione del finanziamento possa porre in difficoltà il debitore nel rimborsare lo stesso.
Siamo nel solco di quanto anche previsto dall’art. 68 comma 3 del Codice della Crisi, che impone in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore: “L’OCC, nella sua relazione, di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.
“ART 54 È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito. Tale valutazione del merito creditizio dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Il piano di rimborso dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche e alla capacità di rimborso del consumatore. Nei casi in cui la richiesta di credito sia presentata congiuntamente da più di un consumatore, la valutazione del merito creditizio potrebbe essere effettuata sulla base della capacità di rimborso congiunta. Una valutazione positiva non dovrebbe pregiudicare la libertà contrattuale del creditore in relazione alla concessione del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a criteri e metodi aggiuntivi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto prestito/valore o sul rapporto prestito/reddito percepito.”
Di assoluta novità invece quanto previsto dall’art 81 di seguito integralmente riportato, che prevede che la normativa nazionale preveda la nascita di soggetti professionali ed indipendenti di consulenza specializzata specificamente rivolta al debitore in difficoltà.
“ART81 I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneiciare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Le difficoltà finanziarie riguardano un’ampia gamma di situazioni, ad esempio, tra le tante, il ritardo del rimborso del debito per oltre 90 giorni. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano difficoltà finanziarie e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente può includere consulenza legale e in materia di gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. L’assistenza dovrebbe essere fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, acquirenti di crediti o gestori di crediti, e sono indipendenti da essi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili ai consumatori in modo diretto o indiretto e solo con spese limitate. In linea di principio, tali spese dovrebbero coprire solo i costi operativi e non imporre oneri non necessari ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti sono indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che siano avviati procedimenti esecutivi. I servizi di consulenza sul debito dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori, tenendo conto, ad esempio, del loro luogo di residenza e della loro lingua. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per i servizi di consulenza sul debito. I creditori possono svolgere un ruolo nel prevenire il sovraindebitamento attraverso l’individuazione tempestiva e il sostegno dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. Per tale motivo, i creditori dovrebbero dotarsi di procedure e politiche per l’individuazione di tali consumatori al fine di garantire che essi possano essere efficacemente indirizzati verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.”
Gli stati membri avranno circa due anni per adottare i provvedimenti imposti dalla direttiva, che nelle sue linee interpretative è però già da considerarsi in vigore con la pubblicazione. Già dai prossimi mesi con probabilità inizierà ad esprimersi sul testo Banca d’Italia che come sempre avviene su queste materie è punto di riferimento per il legislatore.
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