Si consolida l’orientamento giurisprudenziale per il quale nell’ambito della liquidazione del patrimonio, come prevista dalla Legge 3 2012, i professionisti in prededuzione (organismi di composizione della crisi ed advisor del debitore) debbano essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dalla vendita di eventuali beni ipotecati. L’ipoteca è ostativa al pagamento delle prededuzioni con il ricavato dalla liquidazione del bene ipotecato
Dopo una prima statuizione da parte del Tribunale di Modena (27 febbraio 2017), anche i Tribunali di merito di Como (ordinanza del 18 dicembre 2019) e Bari (ordinanza del 3 giugno 2021) si sono espressi nella stessa direzione, con due dispositivi sostanzialmente analoghi di cui pubblichiamo copia pdf a termine del presente articolo.
Tale orientamento, nasce dall’applicazione analogica alle procedure di sovraindebitamento dell’art 111 comma ter della legge fallimentare, e si è consolidato con la recente sentenza della suprema corte che ha statuito che:
“la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria” (Cass. 9087/2018)”
Da tale osservazione, ne discende logicamente che come fa notare il Tribunale di Como:
“osservato che la lettura della istanza dell’istituto di credito valorizza unicamente il dato letterale desumibile dall’art. 14 duodecies II co L. 3/12, che, in effetti, ad una prima lettura, sembrerebbe affermare che il creditore munito di diritti di prelazione debba essere preferito anche alle spese prededucibili; ritenuto tuttavia che una tale lettura non tiene conto del complessivo dato normativo in materia concorsuale, ed, in particolare, di quanto prescritto dall’art. 111 ter l.f., che, nel prevedere che “Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”, afferma il generale principio per cui anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia se specificamente riferite al bene su cui cade il diritto di poziorità che, in quota, per quelle c.d. generali;”
Tale orientamento, oltre ad avere un importante impatto sui professionisti che si occupano a vario titolo delle procedure di sovraindebitamento, risulta sicuramente favorevole anche al debitore che avvia una procedura di liquidazione. Infatti, la soddisfazione delle prededuzioni con preferenza su credito ipotecario evita che in liquidazioni dove gli unici ricavi provengano da beni ipotecati, rimangano impagate le spese della procedura, con ovvi impatti positivi sulla futura esdebitabilità del debitore che ha avuto accesso alla procedura.
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