Le modifiche alla Legge 3 del 2012: dalle nuove procedure familiari all’esdebitazione del debitore incapiente, ecco tutte le novità a favore del debitore.
Le procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento, disciplinate dalla Legge 3 del 2012, sono state recentemente modificate dalla Legge di conversione del c.d. Decreto Ristori (d.l. 137/2020).
Tali modifiche comportano rilevanti novità in favore dei soggetti sovraindebitati e consentiranno di ampliare il campo di applicazione delle procedure in oggetto.
L’obiettivo dell’intervento normativo, infatti, è quello di offrire un ulteriore sostegno a consumatori, artigiani e piccoli imprenditori in difficoltà e alle loro famiglie.
Indice
Quali sono le procedure sul sovraindebitamento della Legge 3 del 2012
Come noto, le procedure previste dalla Legge 3 del 2012 consentono ai soggetti che non riescono a far fronte ai propri debiti di risolvere la propria situazione attraverso un accordo con i creditori (c.d. accordo di composizione della crisi) o tramite la presentazione di un dettagliato piano di rientro (c.d. piano del consumatore).
L’accesso a tali procedure è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti. Ad esempio, il consumatore deve dimostrare che l’attuale situazione di sovraindebitamento è dovuta a cause a lui non imputabili e che lui aveva assunto le proprie obbligazioni con la dovuta diligenza.
Ebbene, da oggi, l’accesso a tali procedure di risoluzione della crisi è reso ancora più facile dalle modifiche normative cui si è accennato. Scopriamo di cosa si tratta.
La nuova definizione di consumatore
Innanzitutto, va registrato un ampliamento della nozione di consumatore e in tal modo un ampliamento della platea di soggetti che possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/12.
Per la precisione, è considerato consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una società in nome collettivo o in accomandita, per i debiti estranei a quelli sociali.
D’altro canto, però, vengono previste nuove ipotesi di inammissibilità della proposta dell’accordo di composizione o di piano del consumatore. La proposta, infatti, non è ammessa quando il debitore abbia già beneficiato due volte dell’esdebitazione, o se abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode oppure se abbia commesso atti in frode ai creditori.
Significativa, inoltre, è l’innovazione secondo cui l’accordo di composizione stipulato nell’interesse di una società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Le procedure familiari
Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dall’introduzione delle procedure familiari. Grazie a questa nuova modalità, i membri della stessa famiglia possono oggi presentare un’unica procedura di composizione della crisi, quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
Di rilievo sono anche le novità inerenti l’oggetto del piano o dell’accordo proposto dal consumatore. Tale proposta, infatti, può adesso prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, oppure il rimborso a scadenza fissa delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.
Analogamente, il soggetto non consumatore può proporre un accordo di composizione che preveda il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
Valutazione dell’operato dei soggetti finanziatori
Cambia anche il contenuto della relazione che l’organismo di composizione della crisi è tenuto ad allegare alla proposta di piano del consumatore e, da oggi, anche all’accordo con i creditori.
Tale atto deve, da oggi, comprendere anche l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Queste disposizioni, in altre parole, avranno l’effetto di individuare una sorta di responsabilità per il sovraindebitamento anche in capo al soggetto finanziatore (ad es., una banca che conceda un prestito a un soggetto con limitato reddito o patrimonio). Di conseguenza, al finanziatore verrà impedito di presentare successivamente opposizione o reclamo, in sede di omologa del piano o dell’accordo.
Esdebitazione del debitore incapiente
Infine, molto rilevante è l’introduzione della procedura prevista dal nuovo art. 14-quaterdecies della Legge 3/12.
Si tratta di una soluzione molto favorevole per il debitore incapiente, cioè quella persona fisica che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
In tal caso, quando risulta che il debitore sia meritevole (cioè, se si trovi senza colpa in situazione di sovraindebitamento), egli può accedere all’esdebitazione (e cioè alla liberazione dai debiti non soddisfatti), con ricorso al giudice competente.
L’esdebitazione è concessa a condizione che il debitore si impegni a pagare i propri debiti entro quattro anni dal decreto, se sopravvengono utilità rilevanti per il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
La domanda di esdebitazione va presentata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi, che deve anche allegare una dettagliata relazione, per consentire al giudice di valutare in modo idoneo l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave del debitore.
L’organismo, inoltre, può essere incaricato dal giudice di verificare la successiva eventuale sopravvenienza di entrate economiche a favore del debitore, che potrebbero consentirgli di soddisfare i creditori.
In chiusura, è importante rilevare come tutte le novità appena descritte si applicano anche alle procedure di composizione della crisi già avviate e tuttora in corso.
Per approfondimenti in tema di sovraindebitamento leggi la nostra guida: Sovraindebitamento: la guida per il debitore aggiornata.
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