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Sovraindebitamento: raccolta di tutte le cassazioni sul tema

Una ricca selezione delle sentenze sul sovraindebitamento sui principali orientamenti giurisprudenziali, tra cui tutte le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale in tema di procedure di sovraindebitamento.
Tutti i file e i documenti presenti in questo articolo sono accessibili gratuitamente e senza obbligo di registrazione, in linea con lo spirito di divulgazione perseguito dalla nostra azienda in tema di sovraindebitamento: ci auguriamo che questa sezione sia un utile contenitore di informazioni per gli utenti più attenti nonché per gli operatori del settore.

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Sentenza di Cassazione 22914/2024 – Liquidazione del patrimonio ed esecuzione fondiaria

Primi orientamenti contrastanti della Suprema Corte in tema di procedure di sovraindebitamento. Dopo una prima pronuncia del procuratore Nardecchia – peraltro a nostro avviso maggiormente condivisibile – nella quale veniva escluso il privilegio fondiario – Art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993  (T.U.B.), in caso di liquidazione del sovraindebitato, (vedi https://www.unijuris.it/node/7828 ) con la sentenza n. 22914/2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto opponibile il predetto privilegio processuale ex art 41 comma due del testo unico bancario. Pertanto, il creditore fondiario (nel caso di specie una società che aveva acquistato il credito relativo ad un mutuo fondiario, potrà proseguire con l’esecuzione nonostante l’apertura della procedura di sovraindebitamento, nella fattispecie una procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato come definita dall’art 268 e seguenti C.C.I.I.

Considerata la salienza del tema che riguarda molte procedure liquidatorie, rimarremo in attesa di vedere le prossime evoluzioni interpretative.

Sentenza di Cassazione 4622/2024 – Piano del consumatore: derogabile il termine per la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati

Sovraindebitamento – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Piani del consumatore – Dilazione di oltre un anno dall’omologazione.
In relazione all’art 8 della legge 3 2012 che prevede “una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” la corte di cassazione con la sentenza numero 4622/24 ha statuito che il limite non è perentorio ma che nel caso in cui la proposta di piano ristrutturazione del debito del consumatore sia maggiormente tutelante per i creditori, è possibile derogare al principio precedentemente esposto, e pertanto anche un piano che preveda il pagamento del creditore privilegiato (ipotecario nel caso di specie)   anche con dilazioni che possono superare i cinque anni.

Sentenza di Cassazione 22797/2023: voto del creditore ipotecario

Con la sentenza 22797/23 la Cassazione ribadisce un concetto già consolidato nell’ambito delle procedure concordatarie, ovvero che qualora il creditore privilegiato sia pagato con tempistiche superiori a quelle contrattualmente previste, ha diritto comunque ad esprimere il proprio voto sulla proposta, in virtù del “sacrificio” sopportato, rappresentato dal dover attendere lunghi tempi per il rientro delle somme a questo dovute.

Sentenza di Cassazione 22890/2023: meritevolezza

La Cassazione interviene in un caso di Piano del Consumatore, indicando come la nuova disciplina previsa dal Codice della Crisi si applichi anche alle procedure depositate ma non omologate. Se pur esposta in maniera sintetica, risulta interessante la notazione che statuisce la sostanziale differenza tra il criterio della meritevolezza previsto dalla legge 3 2012 per l’accesso al piano del consumatore e il nuovo criterio previsto per il Piano di ristrutturazione del consumatore dove l’accesso è subordinato all’assunzione del debito senza che  il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Alcuni tribunali di merito hanno inteso continuare ad applicare il criterio di meritevolezza al piano del consumatore anche dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi: ci auguriamo che tale interpretazione della corte spinga i giudicanti a un’interpretazione più aderente allo spirito ed al tenore letterale della norma.

Sentenza di Cassazione 22900/2023: responsabilità del consumatore

Una volta omologato dal Tribunale il piano del consumatore l’eventuale l’incompletezza della documentazione non può ricadere sul debitore, portando all’annullamento del piano già validato. Infatti l’omologazione presuppone che la documentazione e la correttezza del Piano siano stati verificati prima dall’OCC e successivamente dal giudicante in fase di omologa.

Nel caso di specie, il decreto di omologa  non indicava né gli estremi delle formalità da cancellare né le modalità di cancellazione in relazione a un immobile che si prevedeva venisse mantenuto nella proprietà del debitore; la debitrice allora ha proposto istanza di correzione di errore materiale ma il giudice la respinge. Reclamato anche quest’ultimo provvedimento, il Tribunale di Viterbo lo respinse nuovamente osservando tra l’altro che il ricorso originario non conteneva i dati relativi alle formalità da cancellare; e la reclamante non aveva assolto l’onere di documentare la propria attivazione per conseguire il finanziamento.

Interpellata nel merito, con la sentenza numero 22900/23la cassazione ha accolto il ricorso della debitrice affermando che “il controllo sulla documentazione necessaria per l’omologazione del piano del consumatore compete innanzitutto all’OCC, e quindi, in ogni caso, al giudice, con la conseguenza che la pronuncia del provvedimento di omologazione per un verso presuppone che quel controllo sia stato effettuato, per altro verso impedisce che l’incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative, come è invece accaduto all’odierna ricorrente”.

Inoltre la sentenza della Suprema Corte ritorna su una questione dibattuta, ovvero la proponibilità del ricorso in Cassazione per le decisioni dei tribunali di merito, relative a procedure di sovraindebitamento: viene ribadito l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, ovvero che in caso di provvedimenti decisori (come nel caso di specie la risposta al reclamo presentato) sia assolutamente legittimo il ricorso in Cassazione.

Sentenza di Cassazione 4613/2023: alternativa liquidatoria

Con Ordinanza n. 4613 del 14 febbraio 2023, la Cassazione  affronta i  presupposti di ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riguardo ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca  affermando il principio secondo cui “ Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.

Nel caso affrontato il debitore si è visto respingere un accordo dal Tribunale di merito a seguito della presenza di un immobile donato alla figlia anteriormente all’avvio della procedura. Il tribunale respingeva l’accordo, per una duplice motivazione: da un lato riconosceva la donazione come atto in frode ai creditori e dall’altro valutava la proposta come non rispettosa dell’alternativa liquidatoria, in quanto i beni alienati con donazione sarebbero comunque potuti essere aggrediti dai creditori e pertanto andavano considerati ai fini del calcolo della stessa alternativa liquidatoria.

In allegato trovate il dispositivo completo dell’ordinanza 4613/2023 emesso dalla prima Corte di Cassazione.

Sentenza di Cassazione n. 28013/2022: Piano del Consumatore

La Cassazione interviene di nuovo in tema di sovraindebitamento, in merito a una questione sostanziale relativa al c.d Piano del Consumatore: ricorreva infatti alla Suprema Corte un consumatore che si era visto rigettare il piano del consumatore proposto, in quanto la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari era esigua (meno del quattro percento).

In estrema sintesi la Cassazione conferma la decisione della corte di merito, enunciando – in estrema sintesi – il principio che tra gli elementi necessari per la validità di un piano vi è anche la necessità di soddisfazione dei creditori, e che una soddisfazione irrisoria rende inammissibile il piano per difetto di causa dello stesso.

La corte non detta un “minimo” per la soddisfazione dei creditori, ma rimanda ai giudici di merito la valutazione in concreto del singolo caso.

Interessante, inoltre, come in questo caso la Corte Suprema abbia ammesso il ricorso stesso,  attribuendo al provvedimento di rigetto del piano del consumatore natura decisoria.

In allegato il testo della ordinanza n. 28013/2022 della Cassazione civile.

Sentenza Cassazione n. 31521/2021 decreti ingiuntivi

Con la sentenza numero 31521/2021 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un creditore verso un soggetto che aveva in corso una procedura di sovraindebitamento ex legge 3 2012.
Il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo sostenendo che la presenza di una procedura di sovraindebitamento pendente, rendesse improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo da parte di uno dei creditori.
La Suprema Corte, riteneva invece ammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo anche in pendenza di procedura di sovraindebitamento per i seguenti motivi:

a) la norma non consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento del decreto ingiuntivo per la tutela del credito;
b) l’art. 10, secondo comma, della Iegge n. 3 del 2012 incide unicamente sull’azione esecutiva , chiaramente dopo l’omologa del piano da parte del Giudice competente.

L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione è dunque che in pendenza di una procedura di composizione della crisi ex legge 3 2012 non può inibire al creditore di agire in sede giudiziale, anche, quindi, con la richiesta del decreto ingiuntivo, al fine di costituire un titolo esecutivo nei confronti del debitore, che potrebbe essere esercitato qualora la stessa procedura di sovraindebitamento non andasse a buon fine.

Sentenza Cassazione n. 04270/2021 falcidia privilegi

La Corte di Cassazione, con sentenza del 18 febbraio 2021, n. 4270,  giudica illlegittima -peraltro in maniera piuttosto secca – una decisione di merito del tribunale di Roma che aveva respinto una proposta di omologazione di un accordo di composizione della crisi ex  lege 3 2012, giudicando non legittima la falcidia dei creditori privilegiati.

La Suprema Corte richiama invece il tenore letterale della norma ribadendo come all’interno della composizione della crisi da sovraindebitamento si debba ammettere la falcidia dei creditori privilegiati, secondo il principio che “ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della crisi. “

Sentenza Cassazione n. 27544/2019 privilegi

Con ordinanza n. 27544 del 28.10.2019, la Corte di Cassazione, sez. I civ., è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Rovigo, di rigetto di un reclamo presentato contro un decreto dello stesso tribunale che non aveva omologato un piano ex legge 3/2012, che prevedeva di pagare i creditori privilegiati con moratoria superiore ad un anno, e caratterizzato da una durata superiore a quella generalmente accordata di cinque anni.

La Suprema Corte ha, in via preliminare, ravvisato l’ammissibilità di tale ricorso per cassazione, in quanto fatto avverso un provvedimento attinente la fase finale della procedura di sovraindebitamento, e quindi dotato dei caratteri di definitività e di decisorietà.

Nel merito, in primo luogo la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di prevedere, per gli accordi e i piani del consumatore, la moratoria oltre l’anno dei creditori privilegiati, anche al di là delle ipotesi di continuità aziendale, purché venga loro attribuito diritto di voto a fronte della conseguente perdita economica (per gli accordi), ovvero sia data loro la possibilità di esprimersi sul contenuto della proposta (per i piani del consumatore); inoltre, ha in secondo luogo ravvisato come non esista esplicitamente alcun limite normativo rispetto alla durata della proposta, che può quindi essere anche di durata ultraquinquiennale qualora tale maggiore durata possa meglio tutelare gli interessi dei creditori.

Sentenza Cassazione n. 4451/2018 creditori privilegiati

Con sentenza n. 4451/2018, la Corte di Cassazione, sez. I civ., è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Asti, di rigetto di un reclamo presentato contro un decreto dello stesso tribunale che non aveva omologato un piano ex legge 3/2012, in quanto caratterizzato da una proposta lesiva dei diritti dei creditori privilegiati, nonché con una lunghezza talmente lunga da risultare aleatoria e meno conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La Suprema Corte ha, in via preliminare, ravvisato l’ammissibilità di tale ricorso per cassazione, in quanto fatto avverso un provvedimento attinente la fase finale della procedura di sovraindebitamento, dotato dei caratteri di definitività – non essendo revocabile- e di decisorietà -per via del carattere contenzioso del procedimento, in cui il giudice ordina, ad esempio, all’OCC di provvedere alle comunicazioni ai creditori entro 30 giorni dalla data fissata per l’udienza, nonché per via della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, dato che, in caso di omologa, il giudice dispone il blocco delle azioni esecutive e l’obbligatorietà del piano per i creditori interessati.

Nel merito, la Corte di Cassazione ha in primis confermato l’impossibilità di soddisfare i privilegi con una moratoria oltre l’anno dall’omologa del piano, in mancanza di un espresso consenso dei creditori interessati, ed in secondo luogo ha ricordato che la verifica sul merito del piano, rispetto alla sua fattibilità e attuabilità, non è solo oggetto di attestazione dell’OCC, ma rientra anche tra i compiti istituzionali del giudice, ex art. 12-bis, l.3/2012.

Sentenza Cassazione n. 6516/2017 ammissibilità ricorso per Cassazione

Con ordinanza n. 6516/2017, la Corte di Cassazione, sez. VI civ., è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Parma, di rigetto di un reclamo presentato contro un decreto dello stesso tribunale che non aveva accolto un’istanza di ammissione ad un c.d. “accordo di composizione della crisi”.

La Suprema Corte ha però, in via preliminare, ravvisato l’inammissibilità di tale ricorso per cassazione, in quanto fatto avverso un provvedimento privo di carattere di decisorietà e definitività e, quindi, non idoneo a formare il giudicato, che non pregiudica anche la possibilità di proporre una ulteriore e diversa proposta di accordo, sia pur nei limiti temporali fissati dalla l. 3/2012 – ossia dopo cinque anni aver fatto ricorso ad una delle procedure di cui alla l. 3/2012 -, ed essendo comunque possibile presentare, quale tutela avverso il decreto di rigetto dell’istanza, un reclamo al tribunale in composizione collegiale, ex art. 737 e ss. del c.p.c., come appunto nel caso di specie è avvenuto.

Sentenza Cassazione n. 1869/2016 Piano del consumatore

Con sentenza n. 1869, del 11 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sez. I civ., è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Monza, di rigetto di un reclamo presentato contro un decreto dello stesso tribunale che non aveva accolto un’istanza di ammissione ad un c.d. “piano del consumatore”, in particolare per: mancanza delle relative condizioni soggettive da parte del ricorrente (avendo debiti fiscali derivanti da attività professionale), perché il piano presentato non sarebbe stato vantaggioso per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria del suo patrimonio, e per durata eccessiva dello stesso (quindici anni).

In via preliminare, la Suprema Corte ha ravvisato l’inammissibilità di tale ricorso per cassazione, in quanto fatto avverso un provvedimento privo di carattere di definitività, non pregiudicante la possibilità di proporre un ulteriore e diverso piano, sia pur nei limiti temporali fissati dalla l. 3/2012.

Ciononostante, data l’importanza della questione sollevata, la Corte di Cassazione ha comunque voluto enunciare principio di diritto riguardo la nozione di “consumatore”, di cui all’art. 6, comma 2, della l. 3/2012 (nella versione allora vigente), definendo tale il debitore persona fisica che ha, tra i debiti non soddisfatti al momento della proposta del piano, esclusivamente obbligazioni sorte per far fronte ad esigenze personali, famigliari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, e non anche per sostenere un’eventuale attività impresa o professionale attualmente e/o precedentemente svolta.

Sentenza Cassazione n. 12091/2015 creditore ipotecario

Con sentenza n. 12091/2015, la Corte di Cassazione, sez. I civ., è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Como, di rigetto di un reclamo presentato contro un decreto dello stesso tribunale che non aveva accolto un’istanza di ammissione ad un c.d. “accordo di composizione della crisi”, per il quale non si era raggiunta la maggioranza favorevole di almeno il 60% dei crediti, sull’assunto che erroneamente non era stato computato tra i creditori aderenti anche il creditore ipotecario, che si proponeva di soddisfare integralmente, e non si era pronunciato ad esprimere consenso al riguardo.

La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso presentato, confermando che la regola applicabile è quella dell’art. 11, comma 2, l. 3/2012, secondo cui i creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non vengano computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non abbiano diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al proprio diritto di prelazione, rinuncia che però nel caso di specie non vi era stata.

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