Una volta emessa la sentenza di apertura della procedura da parte del tribunale inizia, di conseguenza, l’attività del nominato liquidatore che, nella loro sequenzialità, sono tutte puntualmente normate dagli articoli 272 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Indice
Aggiornamento dell’elenco dei creditori e preparazione del progetto di stato passivo
Innanzitutto, a norma dell’art. 272, primo comma, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornerà l’elenco dei creditori e, scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi per l’insinuazione al passivo, predispone un progetto di stato passivo, secondo quanto disposto dall’art. 273, comma 2,ossia comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, da comunicare agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda.
Formulazione e gestione delle osservazioni al progetto di stato passivo
Quindi, il secondo comma consente loro, entro 15 giorni, di formulare osservazioni con le stesse modalità del ricorso per l’ammissione al passivo, eventualità da cui potranno scaturire tre possibili scenari: se non pervengono osservazioni, il terzo comma prevede che il liquidatore formi quindi lo stato passivo, lo depositi in cancelleria e ne dia pubblicità sul sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia; se invece pervengono osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, il quarto comma prevede invece che predisponga, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un nuovo progetto di stato passivo, da comunicare nuovamente a tutti gli interessati ai sensi del primo comma; se ci sono, al contrario, osservazioni non superabili perché non ritenute fondate, il quinto comma stabilisce che rimetta gli atti al giudice delegato, affinché questi provveda alla definitiva formazione del passivo, con un decreto motivato e da pubblicarsi sul sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia. Da ultimo, il sesto comma ammette, quale ulteriore rimedio, la possibilità di reclamare tale decreto davanti al collegio del tribunale, in cui per ovvie ragioni non potrà esserci il giudice delegato, con un procedimento senza formalità ma, comunque, nel rispetto del contradditorio tra le parti.
Insinuazione tardiva al passivo e compimento dell’inventario
Il settimo e ultimo comma dell’art. 273 è dedicato, comunque, all’eventualità in cui, nelle more della ripartizione dell’attivo, pervengano domande di insinuazione al passivo tardive: esse saranno ammissibili solo se il richiedente dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e purché trasmesse entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Perciò, se non sono indicate le motivazioni del ritardo, o non ne viene data prova documentale, o non sono indicati i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere, il giudice delegato le dichiarerà inammissibili, con un decreto, in ogni caso, reclamabile al tribunale entro 10 giorni, a norma dell’art. 124.
Formato lo stato passivo, l’altro adempimento del liquidatore è individuato all’art. 272, comma secondo: entro 90 giorni dall’apertura della procedura deve completare l’inventario dei beni del debitore, e redigere un programma dei tempi e modalità della loro liquidazione, da depositare in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato. Il programma di liquidazione dovrà, specifica il terzo comma, assicurare la ragionevole durata della procedura, ed essere formato con le modalità previste all’art. 213, commi 3 e 4, per la liquidazione giudiziale: andrà suddiviso in sezioni che indichino separatamente criteri e modalità per la liquidazione dei beni immobili, degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; andranno comunicati gli esiti delle liquidazioni nel caso già compiute; andranno poi specificati, se è prevista la liquidazione di un’impresa, gli atti frattanto necessari alla conservazione del valore della stessa, come l’esercizio in luogo del debitore o l’affitto di azienda, nonché le modalità con cui verrà ceduta; andranno anche indicate le eventuali azioni giudiziali da proporre o in cui subentrare, con i relativi costi per il primo grado di giudizio.
La necessità di quest’ultima indicazione rimanda, in particolare, alla possibilità che l’art. 274 concede al liquidatore di farsi autorizzare dal giudice delegato ad esercitare o proseguire ogni azione prevista dalla legge, e purché utile al miglior soddisfacimento dei creditori, finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni del debitore, al recupero di crediti, o a far dichiarare inefficaci atti del debitore compiuti in pregiudizio dei creditori. Inoltre, in forza del richiamo che viene fatto dall’art. 270, quinto comma, all’art. 143 del Codice, comunque spetta al liquidatore stare in giudizio nelle eventuali controversie pendenti relative a diritti patrimoniali del debitore.
Amministrazione dei beni e sospensione dell’esecuzione dei contratti
L’esecuzione del programma di liquidazione, a norma dell’art. 275, primo comma, sarà sempre a cura del liquidatore, che ogni sei mesi ne deve assolutamente riferire al giudice delegato – il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce, infatti, causa di revoca dell’incarico, ed è valutato ai fini della liquidazione del suo compenso.
Il secondo comma dell’art. 275 specifica, in particolare, che spetta al liquidatore l’amministrazione dei beni da liquidare, e che le vendite avverranno secondo le relative disposizioni della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso il prezzo, il giudice ordinerà la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo.
Un’altra facoltà che l’art. 270, al sesto comma, da al liquidatore, è quella relativa agli eventuali contratti del debitore in tutto o in parte ineseguiti all’apertura della procedura: la loro esecuzione verrà infatti sospesa finché non deciderà, dopo aver sentito il debitore, se subentrarvi o sciogliersene – salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Le ragioni del contraente saranno, in tal caso, tutelate solo in parte, in quanto potrà solo far assegnare dal giudice delegato un termine di massimo sessanta giorni per tale scelta, decorso il quale il contratto si intenderà comunque sciolto; inoltre, in tutti i casi di scioglimento dal contratto, non gli sarà dovuto alcun risarcimento del danno, ma potrà solo far valere nel passivo della procedura il credito conseguente al mancato adempimento.
Chiusura della procedura e riparto delle somme nella liquidazione controllata
Terminata l’esecuzione del programma di liquidazione, seguono gli adempimenti per la chiusura della procedura: a norma del terzo comma dell’art. 275, il liquidatore presenta un rendiconto finale al giudice, che verificherà quindi la conformità degli atti dispositivi compiuti con il programma di liquidazione e, se lo approva, liquiderà anche il compenso del liquidatore. Se, invece, non lo approva, indicherà, secondo il quarto comma, un termine, eventualmente prorogabile, per le opportune rettifiche ed integrazioni da farvi, ovvero per gli atti necessari al completamento della liquidazione. Se, ciononostante, il liquidatore non vi provvede, il giudice lo sostituirà e terrà conto della diligenza prestata nella liquidazione del suo compenso, al punto da poterlo anche escludere in tutto/in parte.
A questo punto, il liquidatore dovrà, a norma dell’art. 275, comma quinto, formare un progetto di riparto delle somme ricavate nel corso della sua attività, da comunicare al debitore e ai creditori così che possano, nei successivi 15 giorni, formulare eventuali osservazioni: se non ne vengono proposte, il liquidatore trasmette il progetto anche al giudice, che ne autorizzerà senza indugio l’esecuzione; se invece sorgono contestazioni che il liquidatore non riesce a comporre con delle modifiche, rimetterà gli atti al giudice delegato, il quale provvederà al riguardo con un decreto motivato e reclamabile, avanti al tribunale, entro dieci giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 124.
A questo punto, il liquidatore potrà procedere con la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione che avverrà, a norma del comma quinto, secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo – ordine che, comunque, dovrà rispettare la statuizione di cui all’art. 277, comma secondo, secondo cui devono essere soddisfatti con preferenza i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, nonché di cui all’art. 268, comma quinto, secondo cui gli interessi legali o convenzionali sono sospesi, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda, eccetto che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, in virtù di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.
Chiusura della procedura e liquidazione finale nella liquidazione controllata
A riparto finale avvenuto, l’art. 276 statuisce che seguirà la chiusura della procedura, con un decreto con cui, su istanza del liquidatore, il giudice liquida e autorizza il pagamento del suo compenso, nonché lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Il primo comma prevede altresì che la procedura si possa chiudere nelle ipotesi previste per la liquidazione giudiziale all’art. 233, che si applicherà in quanto compatibile, ed in particolare: se non sono state proposte domande di ammissione al passivo; quando i crediti, compresi quelli in prededuzione, vengono soddisfatti per il loro intero ammontare, o comunque estinti; quando si accerta, a seguito delle relazioni del liquidatore, che la prosecuzione della procedura non consentirà di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né quelli prededucibili o le spese di procedura.
Leggi la Parte III: la disciplina della Liquidazione Controllata.
Leggi la Parte V: l’esdebitazione.
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