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Liquidazione controllata – Parte III: la disciplina della Liquidazione Controllata

La procedura della Liquidazione controllata del sovraindebitato, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è anch’essa normata all’interno del capo II del titolo IV del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dedicato alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, bensì è stata collocata nell’apposito capo IX del titolo quinto, intitolato invece alla procedura c.d. maggiore della Liquidazione Giudiziale. Trattasi di una scelta che, dal punto di vista sistematico, obbliga quindi ad un richiamo alle relative disposizioni, spesso inevitabile in ragione dei vuoti lasciati dai soli dieci articoli dedicati alla liquidazione controllata.

Disclaimer: questo articolo è dedicato ai professionisti della materia, se cerchi una spiegazione chiara e puntuale ma maggiormente leggibile, puoi consultare la nostra guida https://pianodebiti.it/liquidazione-controllata-del-sovraindebitato/

Procedura di liquidazione controllata: modalità di presentazione della domanda

Il primo, l’art. 268, specifica al comma primo il destinatario di questa procedura, ossia il debitore in stato di sovraindebitamento. Questi può domandare l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni al tribunale competente, individuato a norma dell’art. 27, ossia quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Oppure, a norma del secondo comma, la domanda può essere presentata anche da un creditore, purché il debitore sia in stato di insolvenza, ma la procedura non potrà essere aperta se, all’esito dell’istruttoria, risulti che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati del debitore sia inferiore a cinquantamila euro (soglia suscettibile di aggiornamento periodico, ogni tre anni, con decreto del Ministero della Giustizia) né, a norma del terzo comma, quando il debitore è persona fisica e l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure con l’esercizio di azioni giudiziarie – a tale attestazione dovrà allegare gli stessi documenti di cui all’art. 283, comma 3, in tema di esdebitazione del debitore c.d. incapiente.

La modalità della domanda è specificata al primo comma dell’art. 269, ossia è necessaria la proposizione di un ricorso, che può anche essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

Dichiarazione dell’apertura della liquidazione controllata

In ogni caso, il secondo comma prevede che deve essere allegata una relazione dell’OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Inoltre, a norma del terzo comma, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, l’OCC deve anche darne notizia all’agente della riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

Quindi, a norma dell’art. 270, comma primo, il tribunale verifica i presupposti di cui agli articoli predetti e, nel caso, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata.

Ai sensi dell’art. 271, tuttavia, se la richiesta di apertura della liquidazione è stata fatta da un creditore o dal p.m., il debitore può comunque chiedere di far piuttosto accesso agli strumenti di regolazione della crisi di cui al titolo IV del Codice, ed in tal caso il giudice gli concederà un termine per l’integrazione della domanda – si applicano, per quanto compatibili, gli articoli dal 51 al 55 del Codice.

Nomina del giudice delegato e del liquidatore, deposito delle domande dei creditori e consegna dei beni

Con la pronuncia, a norma del secondo comma dell’art. 270, il tribunale avrà cura anche di a) nominare il giudice delegato e b) il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC con la cui assistenza è stato presentato il ricorso o, per giustificati motivi -che devono anche essere espressamente motivati al presidente del tribunale-, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi residenti nel medesimo circondario. A norma del terzo comma, per evitare possibili situazioni di incompatibilità o conflitti di interessi, al liquidatore si applicheranno gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del d.lgs. n. 159/2011.

Inoltre, sempre con la sentenza, il tribunale c) ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l’elenco dei creditori, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore, e ai creditori risultanti dall’elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni (salva, ex art. 272, comma 1, la possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, da formularsi a mezzo pec e con le stesse modalità previste all’art. 201 per l’analogo ricorso della liquidazione giudiziale – in mancanza di comunicazione di un loro domicilio digitale, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

La pronuncia altresì e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salvo che il giudice non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi; il provvedimento è quindi titolo esecutivo, e posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Poiché oggetto della procedura è l’intero patrimonio del debitore, viene solo stabilito al comma 4 dell’art. 268 ciò che, in essa, non può essere ricompreso, ossia: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. (es. il TFR, per l’importo superiore a quanto pignorabile); i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento nonché i redditi del debitore nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i relativi frutti (salvo il disposto dell’art. 170 c.c.); le cose impignorabili per legge.

Trascrizione e pubblicazione della sentenza, effetti sull’apertura della procedura e interruzione dei processi in corso

Non da ultimo, f) se vi sono beni immobili o mobili registrati, il tribunale ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti; g) dispone la pubblicazione della sentenza, sempre a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, nonché presso il registro delle imprese, se il debitore svolge attività d’impresa. Tale pubblicità determina, a norma dell’art. 277, comma 1, che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

A norma del combinato disposto del quarto comma dell’art. 270 e del primo comma dell’art. 272, la sentenza è poi comunque notificata dal liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetti di liquidazione.

L’apertura della procedura produrrà, inevitabilmente, tutta una serie di conseguenze: innanzitutto, precisa il primo comma dell’art. 270, se il debitore oggetto della procedura è una società, l’apertura della liquidazione controllata spiegherà i suoi effetti anche nei confronti degli eventuali soci illimitatamente responsabili, e si applicheranno nel caso, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 256 del Codice.

Inoltre, a norma del quinto comma si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, nonché, relativamente ai rapporti processuali, l’art. 143, secondo cui, in particolare, l’apertura della liquidazione determina l’interruzione dei processi in corso relativi a rapporti di diritto patrimoniale del debitore.

Si applicherà altresì l’art. 150, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno dell’apertura della procedura non potrà essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni ricompresi nella procedura, nonché l’art. 151, secondo cui la liquidazione apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, e ogni credito dovrà essere accertato secondo le norme previste al capo III per la liquidazione giudiziale.

La disciplina della c.d. Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – parte II: la procedura giudiziale

Leggi la Parte II: analizzare le previsioni del c.d. Codice della Crisi per la successiva fase processuale.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – Parte 4

Leggi la Parte IV: l’attività del liquidatore nella liquidazione controllata.

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