Esaminati i presupposti e le modalità per poter presentare in tribunale un’istanza di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, passiamo ora ad analizzare le previsioni del c.d. Codice della Crisi per la successiva fase processuale.
Indice
Le procedure per la valutazione delle proposte dei debitori insolventi e le misure protettive per i creditori
A norma dell’art. 70, comma 1, il giudice effettua in primo luogo una valutazione sull’ammissibilità della proposta e del piano e, nel caso, dispone con decreto che vengano pubblicati in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, e che l’OCC ne dia comunicazione, entro trenta giorni, a tutti i creditori.
Inoltre, al quarto comma si legge che, se il debitore ne ha fatto richiesta, può altresì disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, o comunque tutte quelle misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati.
Si tratta di c.d. misure protettive che, si legge al quinto comma, sono revocabili in caso di atti in frode, d’ufficio o su domanda dei creditori; sull’istanza di revoca, a meno che non sia palesemente inammissibile o infondata, il giudice provvederà sempre con decreto, dopo aver sentito le parti anche mediante scambio di memorie scritte.
Quindi, notiziati della procedura, a norma del secondo comma i creditori sono onerati a comunicare all’OCC un indirizzo PEC presso cui ricevere le successive comunicazioni (in difetto, saranno solo depositate presso la cancelleria). In più, in forza del terzo comma hanno la facoltà, nei venti giorni successivi, di fare osservazioni all’OCC, da inviare all’indirizzo PEC loro appositamente indicato.
Procedura di omologazione del piano: compiti dell’OCC e del giudice.
Trascorso il termine per le osservazioni, il sesto comma prevede che l’OCC, nei 10 giorni successivi, senta il debitore e riferisca al giudice, se del caso proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Quindi, secondo il settimo comma, il giudice provvede alla verifica dell’ammissibilità giuridica nonché della fattibilità economica del piano e, nel caso, lo omologa con sentenza a chiusura della procedura, risolta ogni contestazione: difatti, si legge al nono comma, anche in caso di osservazioni (da parte di un creditore, o qualunque altro interessato), il giudice può comunque approvare il piano, se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto con l’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
La sentenza di omologa, a norma dell’ottavo comma, è quindi comunicata ai creditori, pubblicata entro quarantotto ore con le stesse modalità del decreto di apertura della procedura e, si legge al settimo comma, il giudice ne può disporre all’occorrenza la trascrizione a cura dell’OCC.
Successivamente, l’art. 71, comma primo, stabilisce che il debitore dovrà compiere ogni atto necessario all’esecuzione del piano omologato; l’OCC, invece, ne vigilerà sull’esatto adempimento, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice, se necessario, e riferendogli semestralmente per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
Procedure competitive e autorizzazioni del giudice nel piano di ristrutturazione
Qualora il piano preveda il compimento di atti dispositivi del patrimonio (vendite o cessioni), deve provvedere tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime con questi condivise e assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione ai potenziali interessati. A norma del secondo comma, spetterà poi al giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto rispetto al piano approvato, ad autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione di eventuali pregiudizievoli (diritti di prelazione, pignoramenti, sequestri conservativi, o altri vincoli come la trascrizione della sentenza di omologa). Peraltro, in caso di atti dispositivi o pagamenti in violazione del piano, il terzo comma li sanziona con la loro inefficacia rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura.
Terminata l’esecuzione, al quarto comma si stabilisce poi che l’OCC sentirà il debitore, e presenterà quindi una relazione finale al giudice, che solo allora ne liquiderà il compenso -tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore e, aggiunge il comma sesto, della diligenza avuta dall’OCC-, autorizzandone il pagamento, ma a una condizione: che il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito. Altrimenti, secondo il quinto comma, indicherà gli atti a ciò necessari ed un termine, eventualmente prorogabile, per il loro compimento.
Se, però, tali prescrizioni non vengono adempiute neppure in tale termine, ricorrerà una delle ipotesi in cui il giudice può disporre la revoca dell’omologazione; le altre sono indicate subito dopo all’art. 72, primo comma, ossia: quando il passivo è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave, se viene sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero se sono dolosamente simulate attività inesistenti, o commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Tali circostanze possono essere rilevate sia d’ufficio dal giudice, sia su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore.
Procedura concorsuale: revoca del piano e relative procedure.
Inoltre, si legge al secondo comma, il giudice può disporre la revoca in tutti i casi in cui il piano sia inadempiuto, ovvero diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo mentre, a norma del terzo comma, all’OCC spetta il compito di segnalargli ogni fatto rilevante ai fini della revocazione. Al quarto comma si prevede che la revoca non possa però essere né domandata, né assunta, una volta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale, mentre al sesto che non potrà comunque pregiudicare diritti acquisiti da terzi in buona fede.
In caso di richiesta di revoca, al quinto comma si contempla comunque un contradditorio mediante scambio di memorie scritte, e che il giudice provvederà con una sentenza che sarà reclamabile con le modalità indicate all’art. 51, le medesime con cui, secondo l’art. 70, comma ottavo, è possibile impugnare la sentenza di omologa: andrà depositato ricorso alla corte d’appello competente entro il termine di trenta giorni (decorrente dalla data di notifica telematica del provvedimento o, comunque, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), cui seguirà un giudizio di comparizione il cui esito, nel caso, sarà ulteriormente impugnabile in Cassazione.
Rimedi in caso di diniego dell’omologazione di un piano del concordato preventivo
Diverso è invece il rimedio in caso di eventuale diniego dell’omologazione: poiché l’art. 70, comma decimo, statuisce che il giudice provvede in tal senso con decreto motivato -con cui dichiarerà, al contempo, l’inefficacia delle misure protettive accordate-, il reclamo sarà semmai a norma dell’art. 50, ossia con un procedimento dinanzi alla corte d’appello di tipo camerale, e non reclamabile per Cassazione in caso di rigetto.
In caso di diniego, comunque, il debitore ha un’altra facoltà -che, nei casi di frode, secondo il comma undicesimo, hanno anche i creditori e il pubblico ministero-, chiedere l’apertura di una procedura di c.d. liquidazione controllata, come normata dagli articoli 268 e seguenti, previa ovviamente verifica che ne sussistano i presupposti di legge.
Altri casi di conversione in procedura liquidatoria sono previsti all’art. 73, ossia: secondo il comma primo, su istanza del debitore, in caso di revoca dell’omologazione; in base al comma secondo, anche dei creditori o del pubblico ministero, se la revoca è conseguente a atti in frode o a un inadempimento del piano.
In caso di conversione, il terzo comma prevede che il giudice conceda un termine al debitore per l’integrazione della documentazione, e provvede ai sensi dell’art. 270, ossia secondo quanto previsto in tema di apertura di liquidazione controllata.
Leggi la Parte I: i contenuto e requisiti della domanda.
Leggi la Parte III: la disciplina della Liquidazione Controllata.
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