HomeBlogConsigli SovraindebitamentoRistrutturazione dei Debiti del Consumatore – Parte I: contenuto e requisiti della domanda

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – Parte I: contenuto e requisiti della domanda

La Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore è una delle procedure attivabili per risolvere situazioni di sovraindebitamento, disciplinate all’interno del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: è pertanto d’obbligo una lettura sistematica, che tenga conto sia delle disposizioni generali a tutte le procedure normate dal Codice, riportate nel titolo primo (dall’art. 1 all’art. 11), sia di quelle comuni alle procedure di sovraindebitamento, riportate nella prima sezione all’interno del capo II del titolo IV del decreto (artt. 65 e 66).

La seconda sezione all’interno del capo II del titolo IV, invece, contiene le norme specificamente applicabili a questa procedura che, per la gran parte, sono mutuate da quelle previgenti previste dalla legge 3/2012 per il c.d. Piano del Consumatore.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: le norme e le caratteristiche

In particolare, la prima di queste norme è l’art. 67 che, al primo comma, ne elenca le caratteristiche e individua a chi è riservato questo tipo di procedura, ossia ai soli soggetti sovraindebitati consumatori, cioè alle persone fisiche che abbiano assunto i propri debiti per finalità estranee ad attività imprenditoriali o professionali.

Le altre condizioni di ammissibilità sono individuate al primo comma dell’art. 69, ossia il debitore non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti al deposito della domanda o, comunque, per due volte nella sua vita e, soprattutto, non deve aver causato il suo indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Sempre al primo comma dell’art. 67 si prosegue spiegando la peculiarità di questa procedura, che permette al sovraindebitato consumatore di presentare, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), una proposta di contenuto libero, che potrà prevedere il soddisfacimento, in qualsiasi forma, parziale e differenziato dei vari creditori, purché ne indichi specificamente i tempi e le modalità.

Inoltre, il terzo comma consente che il piano possa prevedere la falcidia dei debiti derivanti da finanziamento contro cessione del quinto o di prestiti su pegno, mentre il quarto comma ammette anche il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ma solo a condizione che spetti loro un importo non inferiore a quello che potrebbero realizzare, in caso di liquidazione, sul ricavato dei beni o diritti oggetto della prelazione, e l’O.C.C. attesti il superamento di tale alternativa liquidatoria rispetto al relativo valore di mercato.

Il quinto comma, inoltre, prevede la possibilità di continuare il pagamento delle rate del mutuo garantito con ipoteca sull’abitazione principale sino alla scadenza convenuta, purché sia regolare o il giudice autorizzi al pagamento del debito scaduto, comprensivo di interessi.

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: la documentazione necessaria

Per poter presentare la domanda, sarà necessario allegare la documentazione individuata al secondo comma dell’art. 67, ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l’elenco della consistenza e composizione del patrimonio, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, e l’elenco delle entrate del debitore e del suo nucleo famigliare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Andrà poi allegata una relazione redatta dall’O.C.C., di cui l’art. 68, comma 2, individua il contenuto obbligatorio, ossia:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata con la domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura.

Inoltre, al terzo comma aggiunge che dovrà anche valutare se i soggetti che hanno erogato i finanziamenti a debito abbiano, all’epoca, correttamente tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito allora disponibile, e a quanto necessario ad un dignitoso sostentamento (a tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare a suo carico previsto dalla scala di equivalenza Isee) – questo poiché, ai sensi dell’art. 69, secondo comma, il creditore che ha violato i principi in base ai quali avrebbe dovuto valutare il merito creditizio del debitore, ovvero ne ha causato o aggravato colpevolmente l’indebitamento, non potrà presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza del piano.

Procedura per il Piano del Consumatore: presentazione della domanda e compiti dell’O.C.C.

L’art. 68, al primo comma, spiega poi che per la procedura non è necessaria l’assistenza di un difensore, in quanto la domanda dovrà dovrà essere presentata dall’O.C.C. che, per essere competente, dovrà essere costituito nel circondario del tribunale competente, ossia quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali (qualora non ve ne fossero, i relativi compiti e funzioni verranno svolti da un soggetto idoneo nominato dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato).

Al comma quarto specifica poi che, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’O.C.C. dovrà darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti rispetto al suo domicilio, i quali dovranno comunicare entro 15 giorni gli eventuali debiti tributari pendenti o in corso di accertamento.

Il comma quinto, invece, puntualizza che il deposito della domanda comporterà, ai fini della procedura, la sospensione degli interessi legali o convenzionali, tranne che per i crediti muniti di ipoteca, pegno o privilegio.

Nominato l’O.C.C., raccolta e predisposta la documentazione necessaria, quindi, si potrà procedere con la presentazione della domanda in tribunale, così da avviare il procedimento giudiziale il quale, ai sensi dell’art. 67, comma 6, verrà deciso in composizione monocratica, ossia da un unico giudice.

La disciplina della c.d. Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – parte II: la procedura giudiziale

Leggi la Parte II: analizzare le previsioni del c.d. Codice della Crisi per la successiva fase processuale.

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