HomeBlogNormativa SovraindebitamentoPrime questioni interpretative sul codice della crisi: la Corte d’Appello di Firenze rimette alla Suprema Corte

Prime questioni interpretative sul codice della crisi: la Corte d’Appello di Firenze rimette alla Suprema Corte

Con le prime applicazioni del codice della crisi in tema di sovraindebitamento, sorgono anche le prime questioni interpretative. La Corte d’Appello di Firenze ha rimesso alla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la soluzione di alcune questioni di diritto in tema di sovraindebitamento ed in particolare:

  1. se sia proponibile o meno reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, CCII, prima della pubblicazione e della comunicazione ai creditori; se sia, analogamente, proponibile o meno il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 78 comma primo CCII, prima della comunicazione ai creditori; se, in ipotesi di ritenuta ammissibilità dell’impugnazione, il reclamo sia proponibile dinanzi alla Corte di Appello ovvero dinanzi al Tribunale in composizione collegiale;
  2. se sia ammissibile o meno una procedura ex art. 67 CCII proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale”, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa;
  3. se il disposto dell’art. 33, comma 3, CCII sia riferibile o meno anche all’imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l’imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata.

Vi terremo aggiornati non appena la Cassazione si pronuncerà sul tema aggiornando l’articolo sulle più recenti novità.

A questo link trovate il testo del dispositivo della Corte di Appello di Firenze.  https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Ordinanza_Corte_Appello_Firenze_RG_37_2023_oscuramento_no-index.pdf

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