Le prescrizioni debiti finanziari avvengono quando un pagamento non si effettua entro i termini contrattuali e, di conseguenza, non dovrà più essere corrisposto a causa della scadenza del tempo utile per pretenderlo.
Questo accade anche con i debiti che si contraggono con le società finanziarie e cioè con le imprese autorizzate a concedere finanziamenti e prestiti personali in denaro. Vediamo di chiarire alcuni aspetti legati alla prescrizione debiti finanziari.
Indice
Prescrizioni debiti finanziari: dopo quanto tempo va in prescrizione e come calcolare i tempi
Il termine di prescrizione varia a seconda dei casi, come abbiamo già approfondito nell’articolo che trovate al seguente link ma, una volta scaduto, il creditore non potrà più vantare alcun diritto.
Per la maggior parte delle forme di credito è previsto un termine di prescrizione di cinque/dieci anni, ma ci sono alcune eccezioni.
Ad esempio, il discorso risulta essere più articolato per quanto riguarda i prestiti richiesti ad una finanziaria, poiché i casi sono suddivisi per tipologia di prestito richiesto.
Vediamo alcuni esempi:
- Dieci anni per: mutui, prestiti, finanziamenti (ex finanziamenti erogati dall’INPS).
- Cinque anni per: mancato pagamento di una rata, pensioni pubbliche o private, canoni di locazione.
- Tre anni per: pagamenti a liberi professionisti o aziende che prestano servizi (studi associati di avvocati o commercialisti, infermieri a domicilio).
- Due anni per: tasse e spese per la circolazione.
Una volta andato in prescrizione, il “cattivo pagatore” verrà rimosso dalla CRIF o dalla Centrale rischi dopo dieci anni.
I tempi di prescrizione vanno calcolati a partire dalla scadenza dell’ultima rata, includendo il sabato e i giorni festivi ed escludendo il giorno in cui inizia la prescrizione.
Quando si interrompe la prescrizione dei debiti finanziari?
Le prescrizioni debiti finanziari possono subire delle interruzioni. Infatti, la prescrizione si interrompe con il richiamo della società finanziaria inviato al soggetto finanziato tramite una lettera di diffida o messa in mora.
La stessa cosa vale anche per l’avvio di un’azione giudiziaria contro il debitore. Nel caso in cui la finanziaria instaura un giudizio nei confronti del debitore con un ricorso per decreto ingiuntivo o con un pignoramento, la prescrizione si interrompe per tutta la durata del procedimento giudiziario.
Nel momento in cui il creditore rinnova la richiesta di pagamento del debito si parla di “atto interruttivo della prescrizione”: il conteggio dei giorni alla decorrenza della prescrizione debiti finanziari vengono automaticamente interrotti e il termine viene prorogato e conteggiato nuovamente prendendo come prima data la giornata seguente alla ricezione della lettera da parte del debitore.
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