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Pignoramento usufrutto e diritto di abitazione: guida completa

L’usufrutto e il diritto di abitazione sono diritti reali di godimento su cosa altrui: in entrambi i casi il titolare del diritto può disporre del bene in maniera assoluta ed immediata, sebbene sia di proprietà di un soggetto terzo.

Usufrutto e diritto di abitazione differiscono tra loro sotto più aspetti, uno tra i quali la possibilità di essere oggetto di aggressione da parte dei creditori. In questo articolo spiegheremo chiaramente se e quando è possibile avviare una procedura di pignoramento usufrutto e diritto di abitazione.

Cosa si intende per diritto di usufrutto?

Con il termine usufrutto si intende “un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto (l’usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di un bene che è di proprietà altrui. Quando su un bene grava l’usufrutto, il proprietario di quel bene non dispone più della “piena proprietà”, bensì della “nuda proprietà“. Si tratta della proprietà “spogliata” delle prerogative di uso e godimento dello stesso, poiché sarà solo l’usufruttuario a potersi valere di tutti i frutti e le utilità che possono derivare dallo stesso, con l’obbligo di non cambiarne la destinazione economica.

Uno dei tratti caratteristici del diritto di usufrutto, tale da differenziarlo da altri diritti reali, è la sua necessaria provvisorietà, come quanto sancito dall’ art 979 c.c. che al primo comma recita: “la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”. Nel caso in cui, invece, l’usufruttario corrisponda a persona giuridica, il diritto di usufrutto non potrà superare i trent’anni. La causa principale della temporaneità dell’istituto è dettata dall’alternativa inaccettabile che il nudo proprietario sopporti a tempo indeterminato la privazione del godimento del bene in piena proprietà, motivo per il quale l’usufrutto non è trasmissibile agli eredi.

Oggetto di questo istituto possono essere beni mobili o immobili, crediti, titoli di credito, aziende, universalità e persino beni immateriali. In ogni caso, secondo la dottrina, si deve trattare di beni infungibili o inconsumabili, dovendo l’usufruttuario restituire lo stesso bene alla fine dell’usufrutto. Un caso particolare è rappresentato dal c.d. quasi-usufrutto che consiste nella possibilità che l’usufrutto si riferisca a cose consumabili. In questa ipotesi, non essendo possibile la restituzione in natura del bene, il quasi – usufruttuario ha l’ obbligo di pagamento, all’estinzione dell’usufrutto, del valore dei beni consumabili o in alternativa la restituzione di altrettanti beni della stessa specie e quantità di quelli ricevuti.

L’usufrutto è pignorabile?

Partendo dal presupposto che tutti i diritti reali mobiliare e immobiliari trasferibili possono essere oggetto di pignoramento, si può affermare che incorrere nel pignoramento usufrutto e dunque essere aggrediti da eventuali creditori è un’ipotesi del tutto plausibile. Pertanto è corretto affermare che se un usufruttario, contratto un debito, non fosse più in grado di pagarlo, il suo creditore potrebbe procedere per le vie legali al fine di recuperare le somme vantate attraverso appunto una procedura di pignoramento usufrutto. Rimarrebbe invece invariata la proprietà del bene poiché appartenente ad un terzo soggetto del tutto estraneo al debito.

Appurata dunque l’ammissibilità di un pignoramento usufrutto, è bene precisare che in caso di vendita forzata, rimane indissolubile la caratteristica della temporaneità del diritto: l’eventuale acquirente nel corso della procedura espropriativa potrà godere di quanto acquistato solo per il periodo di tempo per cui l’usufrutto è stato costituito (quindi sino alla scadenza prevista nel contratto d’usufrutto o, nel caso più comune, sino alla morte del debitore/usufruttuario sottoposto al procedimento esecutivo), dopodiché la piena proprietà del bene ritornerà al nudo proprietario originario che in quel momento tornerà quindi ad esserne pieno proprietario. 

Nella situazione opposta in cui ad essere soggetto a pignoramento fosse il nudo proprietario e l’usufruttario, invece, fosse completamente estraneo al debito, è naturale che ad essere compromesso sarebbe l’immobile stesso e non il suo diritto di usufrutto. Questo perché verrebbe pignorata solo la nuda proprietà del bene, passando così dal proprietario/debitore originario al nuovo acquirente, che dovrà comunque rispettare l’altrui usufrutto per tutta la sua durata e senza il diritto di pregiudicarlo.

Non incorrere nel pignoramento usufrutto: il diritto di abitazione

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su cosa altrui con cui il titolare può riservarsi la possibilità di abitare una casa limitatamente ai suoi bisogni e a quelli del suo nucleo familiare. Il titolare del diritto non può quindi destinare la casa ad usi diversi dall’effettiva abitazione diretta da parte sua e della sua famiglia, come ad esempio la locazione abitativa. Pertanto, rispetto al diritto di usufrutto, quello di abitazione ha delle restrizioni tangibili, tra le quali la possibilità di essere rivolto solo a persone fisiche e non anche a persone giuridiche.

Un altro elemento distintivo tra usufrutto e diritto di abitazione è legato al fatto che, mentre l’usufrutto concerne beni mobili e immobili, il diritto di abitazione si riferisce esclusivamente a beni immobili. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, è il titolare del diritto di abitazione a dover pagare l’Imu, le spese di ordinaria manutenzione e le imposte sul reddito, che nell’ usufrutto invece spettano al nudo proprietario.

Il diritto di abitazione è pignorabile?

Affermato che il pignoramento usufrutto è un rischio in cui si potrebbe incorrere, il diritto di abitazione, invece, non è pignorabile né ipotecabile. Se trascritto all’interno dei registri immobiliari prima dell’avvio di una procedura di pignoramento, risulta opponibile al creditore pignorante e pertanto non è possibile. Il creditore resta quindi libero di pignorare esclusivamente la nuda proprietà della casa, che può essere venduta all’asta, ma restando sempre gravata dal diritto di abitazione.

Nonostante possa sembrare una buona soluzione per mantenere il godimento dell’immobile e non vederlo finire all’asta, occorre tenere a mente che il diritto di abitazione potrebbe comunque essere impugnato e dunque soggetto ad un eventuale azione revocatoria da parte del creditore, esattamente come la vendita, la donazione e la costituzione di un diritto di usufrutto. Infatti, entro i 5 anni successivi alla stipula dell’atto, il creditore può ottenere la revoca dello stesso, nel caso in cui riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione fosse esclusivamente finalizzata a sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito, trattandosi dunque di un atto in frode al creditore.

Pignoramento usufrutto e procedura di sovraindebitamento

Ormai sempre più spesso il debitore in difficoltà valuta l’accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Ma in questi casi cosa succede al pignoramento usufrutto? Bisogna distinguere due casi:

  • Pignoramento usufrutto non ancora attivo: con la domanda di apertura di una procedura di sovraindebitamento ogni azione esecutiva del creditore viene bloccata e quindi il pignoramento usufrutto non può procedere.
  • Pignoramento usufrutto già attivo: per bloccarlo servirà l’omologa della procedura di sovraindebitamento, ovvero il provvedimento del giudice che certifica che la procedura sia andata a buon fine.

In ogni caso quando la procedura di sovraindebitamento viene avviata il pignoramento usufrutto viene sospeso.

Quando un debitore in difficoltà si rivolge al proprio legale, spesso la procedura di sovraindebitamento non viene proposta perché il professionista non è specializzato in materia o addirittura non la conosce. Si tratta invece di una strada efficace da valutare seriamente con la consulenza e l’aiuto di professionisti esperti.

Se dopo esserti schiarito le idee sul pignoramento usufrutto vuoi scoprire quali sono le caratteristiche e i limiti del pignoramento immobiliare, vieni a leggere il nostro articolo: Pignoramento immobiliare, tutto quello che devi sapere. Sicuramente saremo in grado di fornirti informazioni semplici e preziose!

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