Hai ricevuto la notifica di un atto di pignoramento TFR – trattamento fine rapporto e temi che le somme accantonate a titolo di TFR finiranno interamente nelle mani del tuo creditore?
Non temere, in questa breve guida troverai tutte le informazioni che ti servono per difenderti dai creditori e scoprirai che ci sono nel pignoramento TFR limiti ben precisi che non possono essere superati per legge.
Indice
Pignoramento presso terzi TFR: 2 possibilità
Come ben sappiamo, le procedure di espropriazione forzata sono possibilità sempre ben sfruttate dai creditori per cercare di ottenere, almeno in parte, quanto dovuto. In linea generale, analogamente a quanto avviene per il pignoramento stipendio, è possibile procedere al pignoramento TFR nel limite di un quinto del suo importo. Analizzeremo, comunque, i singoli casi possibili in cui tale limite può eventualmente variare.
Parlando di pignoramento TFR – trattamento fine rapporto, ci si riferisce alle quote già maturate e “accantonate” (quelle future non possono essere pignorate), e occorre distinguere due casi distinti:
- Il TFR accantonato è ancora nelle mani dal datore di lavoro, in quanto il rapporto lavorativo non è ancora terminato;
- Il TFR accantonato è già stato accreditato sul conto corrente del debitore.
Analizziamo nel dettaglio queste due eventualità e scopriamo i limiti del pignoramento TFR – trattamento fine rapporto.
Pignorabilità TFR non ancora erogato
Se il creditore richiede un pignoramento del trattamento di fine rapporto accantonato che non è ancora stato accreditato sul conto corrente del debitore, il datore di lavoro dovrà versare una somma pari ad un quinto del TFR, solo dopo l’ udienza di assegnazione. La somma in questione non può essere richiesta direttamente al debitore perché assume le caratteristiche di un pignoramento presso terzi: l’ importo richiesto al debitore non nel suo immediato possesso ma si trova presso un soggetto terzo, che in questo caso è rappresentato proprio dal datore di lavoro.
Pignorabilità TFR già erogato
Nel caso in cui, invece, il TFR sia già stato accreditato sul conto corrente del debitore, il creditore potrà notificare l’ atto di pignoramento TFR – trattamento fine rapporto accantonato alla banca, che assume anche in questo caso il ruolo del soggetto terzo presso il quale vengono depositati stipendio e TFR del debitore. Anche qui occorre distinguere due situazioni:
- Il pignoramento TFR viene avviato dopo il versamento del trattamento di fine rapporto sul conto. Il creditore ha dunque facoltà di pignorare l’ intero importo che eccede dalla somma pari al triplo dell’assegno sociale, senza doversi limitare all’ 1/5 di legge, poiché dal momento in cui le somme sono già erogate a titolo di TFR non possono più essere considerate come una retribuzione.
- Il pignoramento TFR viene avviato prima del versamento del trattamento di fine rapporto sul conto. Il creditore si potrà limitare a pignorare solamente il 1/5 dell’ importo, come nel caso del pignoramento stipendio.
Pignoramento TFR Equitalia (Agenzia Entrate e Riscossione)
Va notato, infine, che se con il pignoramento liquidazione tfr sono vantati crediti alimentari, questi possono essere soddisfatti nella misura stabilita dal giudice. Invece, se i creditori sono più di uno, il limite di pignorabilità TFR è pari alla metà del suo importo.
Inoltre, se si tratta di pignoramento TFR Equitalia, l’ Agenzia delle Entrate Riscossione potrà effettuare il pignoramento TFR e stipendio solo nei seguenti limiti:
- se lo stipendio è inferiore ad Euro 2.500, fino a un decimo dell’ importo;
- se lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 Euro, fino a un settimo dell’ importo;
- se lo stipendio è superiore ad Euro 5.000, fino ad un quinto dell’ importo.
Se vuoi scoprire quali sono le caratteristiche e i limiti del pignoramento stipendio oltre che del TFR – trattamento di fine rapporto, vieni a leggere il nostro articolo: Pignoramento stipendio 2023, tutto quello che devi sapere. Sicuramente saremo in grado di schiarirti le idee!
Pignoramento TFR e procedura di sovraindebitamento
Ormai sempre più spesso il debitore in difficoltà valuta di accedere ad una procedura di sovraindebitamento regolamentata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Ma in questi casi cosa succede al pignoramento TFR? Occorre distinguere due casi:
- Pignoramento TFR – trattamento fine rapporto non ancora attivo: con la domanda di apertura di una procedura di sovraindebitamento ogni azione esecutiva del creditore viene bloccata e quindi il pignoramento non può procedere.
- Pignoramento TFR -trattamento fine rapporto già attivo: per bloccarlo servirà l’omologa della procedura di sovraindebitamento, ovvero il provvedimento del giudice che certifica che la procedura di sovraindebitamento sia andata a buon fine.
Comunque, nel momento in cui la procedura di sovraindebitamento viene avviata il pignoramento TFR – trattamento fine rapporto viene sospeso.
Quando un debitore in difficoltà si rivolge al proprio legale, spesso la procedura di sovraindebitamento non viene neanche menzionata perché il professionista non è specializzato in materia o addirittura non la conosce. Si tratta invece di una strada definitiva ed efficace da valutare seriamente con la consulenza e l’ aiuto di professionisti esperti. Rivolgendoti a Piano Debiti, non solo sarai seguito da professionisti esperti nella materia, ma da persone che hanno l’ obiettivo di aiutarti e affiancarti, e che hanno fatto della soluzione di casi di sovraindebitamento il loro lavoro di ogni giorno.
Come prima cosa sappiamo bene che il debitore in difficoltà versa in una difficile e delicata condizione psicologica, pressato dai debiti e molto spesso in gravi difficoltà economiche. C’è l’ansia per il futuro di sé e dei propri familiari, per il destino della propria azienda o della casa, la preoccupazione di non farcela e di cadere in una spirale senza fondo. Dare un aiuto al debitore per risolvere la sua situazione significa prima di tutto ascoltarlo e fornire un primo consiglio onesto e trasparente. Anche dicendo serenamente “non si può fare” se pensiamo che la la legge sul sovraindebitamento non sia la soluzione più giusta per la situazione particolare del debitore.
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