Il pignoramento presso terzi è una modalità di pignoramento previsto dall’Art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, che consiste in una particolare procedura attraverso il quale Equitalia può richiedere al debitore le imposte dovute.
Vediamo quindi come difendersi dal pignoramento presso terzi, in particolare quanto è coinvolta l’Agenzia delle Entrate (ex-Equitalia).
Pignoramento presso terzi Equitalia: che cos’è
Esistono dei termini entro il quale poter pagare una cartella esattoriale, attualmente fissata entro i 60 giorni dalla data di notifica. L’Agenzia delle Entrate (Ex-Equitalia) ha il diritto di procedere alla cosiddetta “riscossione coattiva” nel caso in cui sia scaduto il termine ultimo di estinzione del debito, la pratica viene spesso definita: pignoramento crediti Equitalia.
L’atto di pignoramento presso terzi Equitalia è uno specifico metodo di riscossione coattiva che agevola notevolmente il pignoramento diretto, senza alcun obbligo di avviso al debitore. In pratica il creditore incarica direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute dal debitore.
Pignoramento presso terzi Equitalia procedura: 3 modi per opporsi
L’iter previsto per avviare una procedura di pignoramento presso terzi ha inizio con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo pignorato da parte di Equitalia.
Da questo punto in poi il debitore può avvalersi di un’istanza in autotutela oppure sottoporre l’atto alle autorità competenti per materia.
Ricordiamo che il debitore ha solamente 20 giorni dalla ricezione dell’atto per poter presentare ricorso ed opporsi al pignoramento.
I termini di pignoramenti Equitalia presso terzi sono così divisi:
- 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, in caso di somme con diritto alla percezione maturato prima della data della notifica;
- Alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Se è in corso una pignoramento crediti presso terzi Equitalia è possibile opporsi alla procedura se in presenza di valide motivazione argomentate da comprovate giustificazioni, di seguito ve ne proponiamo alcune:
- Violazione dei limiti del pignoramento. La procedura pignoramento Equitalia deve rispettare i seguenti limiti, introdotti dal Decreto Legge n. 16/2012: 1/10 per importi fino a 2.000 euro; 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro; 1/5 per importi oltre i 5.000 euro;
- Omissione del avviso trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
- Superamento dei 60 giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73.

Pignoramento Equitalia presso terzi: limiti in busta paga
Il pignoramento presso terzi dello stipendio nel caso in cui l’importo sia superiore a 5000€ al mese può arrivare ad 1/5. Nel caso invece di stipendi inferiori ai 2500€ al mese e compresi tra 2500 e 5000€ le cose cambiano.
Con l’introduzione dell’Art 3 della Legge 16/2012 (“Facilitazioni per imprese e contribuenti”) sono stati fissati alcuni importanti limiti anche ai pignoramenti presso terzi. In particolare: fino al 10% per somme fino a 2500€ e 1/7 per stipendi da 2500 a 5000€.
Vi sono importanti novità anche per quanto riguarda il pignoramento presso terzi con il conto corrente bancario del debitore.
Equitalia non è abilitata a pignorare tale oggetto, previa attivazione della procedura di pignoramento su somme del debitore percepite da un’attività lavorativa intercorsa tra il debitore e debitori a terzi.
La Legge afferma infine che Equitalia non è legittimata a pignorare le “rimesse” nell’ambito di un rapporto di conto corrente e di apertura di credito bancario perché con utilizzate solo per ripristinare lo “scoperto” e poter quindi rientrare solo in maniera parziale all’esposizione bancaria con l’Istituto di credito.
Segnaliamo infine che è stata introdotta la possibilità di ricorrere ad una definizione agevolata da parte di Equitalia.
Se sei vittima di un pignoramento presso terzi Equitalia, scopri come difenderti anche dalle società di recupero crediti.

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Buongiorno,
Può l’agenzia delle riscossioni applicare 2 pignoramenti sul cedolino?
Uno per 1/10 già da qualche anno, mentre recentemente un altro per il 20%.
Dunque due trattenute per la stessa causa ( stesse cartelle) e dallo stesso creditore ( Agenzia Riscossioni )
Sì è possibile perché se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, l’Agente della riscossione ha questi limiti massimi:
• fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
• tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
• sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Ho tre pignoramenti in corso e uno stipendio di 1200 euro. Mi rimangono 700 euro al mese per pagare le spese, cosa devo fare e come devo comportarmi per non scendere sotto i 700€?
Almeno che tu non abbia depositi sul conto corrente, non credo ti possano pignorare altro.