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Piano del consumatore: guida alla rinegoziazione del debito

Il piano del consumatore è il nome comunemente adottato per una delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi l’impesa, e specificamente dal Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall’art. 65 e seguenti del Codice (fino al luglio del 2022 il Piano era normato dalla legge 3 2012, oggi non più in vigore e sostituita dal Codice della Crisi).

Si tratta di uno strumento giuridico molto vantaggioso, a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento perché non riesce a far fronte ai debiti con il proprio reddito e patrimonio.

Il vantaggio principale di questa soluzione è dato dal fatto che il debitore può liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute, da quantificarsi secondo quanto il debitore può pagare tutelando comunque un reddito minimo per vivere dignitosamente.
Infatti, il debitore che adempie a quanto previsto dal piano viene considerato libero da ogni debito.

Il Piano Del Consumatore è una delle procedure previste dalla legge per la prevenzione del sovraindebitamento, destinato alla risoluzione dei problemi di debiti esclusivamente del consumatore ed è stato molto utilizzato da questa categoria sia con la precedente legge 3 2012 che con l’attuale Codice della Crisi . Professionisti, piccole imprese etc., non possono utilizzarlo, ma la normativa in vigore prevede altre procedure che possono essere utilizzate per queste categorie. Per una guida completa sul sovraindebitamento in generale puoi leggere la nostra guida: https://pianodebiti.it/sovraindebitamento/

Piano del Consumatore: chi può richiederlo?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale (cioè ai consumatori).

Sono consumatori ad esempio i lavoratori dipendenti, i pensionati, le persone inattive o disoccupate, ma anche chi ha prestato una fidejussione a favore di un’azienda non propria (ad esempio i genitori che garantiscono il fido del ristorante del figlio).

Sotto questo aspetto, il piano si differenzia dall’accordo con i creditori, che è una diversa modalità di rinegoziazione del debito prevista dalla stessa legge.

Il piano del consumatore può essere richiesto a condizione che il debitore:

  • non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale;
  • non abbia utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 o del Codice della Crisi nei cinque anni precedenti;
  • non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.

E’ importante sottolineare che,  per poter usufruire della procedura in esame, è necessario che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile alla colpa o ad azioni fraudolente del soggetto richiedente.

Questi, cioè, deve dimostrare che la propria situazione debitoria non derivi da una sua gestione irresponsabile delle risorse finanziarie e patrimoniali a disposizione (ad esempio, non potrebbe usufruire del piano del consumatore un soggetto che abbia contratto finanziamenti falsificando i propri documenti di reddito).

Piano del Consumatore Procedura: di cosa si tratta

Tecnicamente si tratta di un concordato coattivo, ovvero dove è il giudice e non il voto dei creditori ad approvare la procedura. in parole più semplici, il piano del consumatore è una domanda al Tribunale di residenza che permette a un debitore in difficoltà di vedersi ridurre l’ammontare dei debiti a quanto può veramente pagare. Quello che il debitore non può pagare verrà esdebitato, ovvero cancellato a fine della procedura.

Un esempio ci può aiutare a capire meglio: una famiglia di due persone ha due stipendi, e per questo motivo contrae rate mensili per 1200 euro. uno dei due coniugi perde il lavoro e con lo stipendio dell’altro (poniamo per esempio che sia pari a 1400 euro mensili) non è possibile vivere e pagare i debiti.

Con un piano del consumatore è possibile chiedere a un giudice di ridurre le rate mensili, (ad esempio in questo caso portarle a 200 euro al mese, visto che 1200 euro sono una somma minima che permette di vivere a due persone). Normalmente questi piano prevedono che la nuova rata più bassa venga pagata per quattro/ cinque anni. Alla fine di questo periodo i debiti non pagati verranno cancellati ! 

Piano Del Consumatore: praticamente di cosa si tratta.

La documentazione necessaria

Per ottenere il piano del consumatore, serve preparare una domanda da presentare al tribunale e soprattutto allegare una documentazione completa rispetto alla propria situazione (debiti, patrimonio, dichiarazione dei redditi, etc…) Servirà quindi rivolgersi a un consulente (advisor) che segua il debitore per predisporre la documentazione necessaria (è il lavoro in cui è specializzata Piano Debiti…).

Quando la documentazione è completa ed il piano pronto, serve inoltre rivolgersi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che – come ausiliario del Giudice (tecnicamente la funzione dell’Occ in questa fase è quella dell’attestatore…) dovrà certificare la veridicità e la completezza del piano e dei documenti.

Il debitore è tenuto a fornire all’OCC tutte le informazioni rilevanti riguardo alla sua situazione debitoria e in particolare a fornire documentazione idonea per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale e reddituale e per l’individuazione dei vari creditori.

Meritevolezza Sovraindebitamento piano consumatore: alcuni chiarimenti

Con il cambio di normativa tra la legge 3 2012 e il nuovo Codice entrato in vigore nel 2022 si è creata una certa confusione sul concetto di meritevolezza che è fondamentale chiarire. Infatti la vecchia legge 3 2012 prevedeva che il cliente – per potere accedere ai vantaggi del Piano del consumatore sovraindebitamento – dovesse essere “meritevole”, concetto di complessa interpretazione che ha suscitato negli anni molto dibattito giurisprudenziale: molti professionisti sono rimasti convinti che si applichi ancora anche alla normativa in vigore per il nuovo Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In realtà la meritevolezza è stata sostituita da un nuovo parametro ben più definibile in termini giuridici (e quindi meno soggetto all’interpretazione del singolo Giudice): infatti il debitore non deve avere “determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode“. In sintesi quindi i criteri per accedere al sovraindebitamento sono stati resi meno stringenti. Non serve più una particolare meritevolezza, ma il debitore fondamentalmente si deve essere comportato correttamente, senza avere posto in essere comportamenti fraudolenti (come ad esempio falsificare i documenti di reddito per accedere più facilmente al credito) e non deve avere posto in essere comportamenti particolarmente dissenati (colpa grave).

Il piano predisposto e l’Organismo di Composizione della Crisi

Il debitore predispone un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  che, in base alle effettive disponibilità del debitore e alle sue necessità di sostentamento, preveda il pagamento di una quota percentuale dei vari crediti esistenti.

È proprio questo l’aspetto più importante della procedura: se il piano viene successivamente approvato dal giudice, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, che corrispondono ad una determinata percentuale di quelle effettivamente dovute.

Una volta adempiuto a ciò, egli sarà completamente libero da ogni debito in modo definitivo.

Nell’individuazione dell’importo complessivo da mettere a disposizione dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisi  dovrà confermare quanto definito da debitore, e terrà conto, innanzitutto:

  • della situazione reddituale del debitore (ad es. dell’ammontare del suo stipendio o pensione)
  • della sua situazione patrimoniale (possesso di immobili o altri beni, ad es. autoveicoli)
  • delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (ad esempio, canoni di locazione, bollette, spese alimentari, spese per l’istruzione dei figli etc.)

Va ricordato, inoltre, che nel compiuto delle somme messe a disposizione dei creditori possono rientrare anche entrate future a favore del debitore (ad esempio, il Tfr non ancora maturato, ma solo per un quinto…) .

Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La proposta di piano del consumatore deve contenere l’indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi.

Il piano deve inoltre indicare il numero complessivo delle rate da pagare, l’importo della singola rata e le scadenze di pagamento.

Va inoltre identificata la modalità di vendita di eventuali beni, mentre se è gravata da mutuo è possibile mantenre la proprietà della prima casa.

Le percentuali di credito soddisfatte e le tempistiche di pagamento possono variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio (ad esempio sia titolare di pegno o ipoteca) oppure sia soltanto chirografario.

La relazione dell’OCC

L’Organismo per la Composizione della Crisi provvede alla stesura di una relazione particolareggiata in cui attesta, tra l’altro:

  • che il richiedente non si è indebitato per sua colpa (tecnicamente il debito non deve essere assunto con colpa grave o comportamenti fraudolenti);
  • che la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;
  • che il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (ad esempio, rispetto alla vendita all’asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore).
  • la sostenibilità della proposta, ovvero che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello promette con il piano.

La relazione dell’Occ è l’ultimo documento che viene predisposto e verrà allegato al piano depositato presso il Tribunale competente.

L’omologazione da parte del giudice

A questo punto, il debitore (o il suo consulente) deposita in tribunale la proposta di piano e la relazione, chiedendone l’omologazione da parte del giudice.
Ricevuta la proposta, il giudice fissa un’udienza in cui possono intervenire anche i creditori, presentando le proprie osservazioni. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve pervenire entro sei mesi dal deposito.
Se il giudice ritiene la proposta meritevole d’accoglimento, omologa il piano del consumatore.

Non è necessario, quindi, il consenso dei creditori, a differenza di quanto avviene in tante altre procedure di questo tipo (che come abbiamo visto è una diversa modalità di rinegoziazione del debito): questo è il vero vantaggio del piano del consumatore, in quanto la decisione del Giudice è quasi sempre orientata a tutelare il debitore e la possibilità di sostenere uno stile di vita dignitoso.

Da questo momento in poi, i creditori non possono più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore, ma non solo: eventuali aste, pignoramenti, etc vengono bloccati e integralmente sostituiti dal nuovo piano. Il piano blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.

Il debitore sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dal piano, poiché in caso di mancato pagamento decadrà da ogni beneficio e il piano perderà efficacia: quindi se si ottiene l’approvazione di un piano del consumatore è fondamentale eseguire alla lettera tutto quello che è stato previsto.

Al termine del periodo di pagamento previsto nel piano del consumatore omologato (in genere della durata di qualche anno), il debitore sarà legittimamente considerato libero a tutti gli effetti da ogni debito, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente dovute.

Se vuoi avere maggiori informazione sulla nozione di consumatore: https://www.codicedelconsumo.it/parte-i-artt-1-3

Piano Debiti: la Legge sul sovraindebitamento è la nostra specializzazione

La nostra esperienza ci dice che, ancora oggi a dieci anni dall’approvazione della normativa sul sovraindebitamento, molti casi non vanno a buon fine perché male impostati, mancanti di parte della documentazione necessaria, o semplicemente perché si è richiesto qualcosa che non si può ottenere.

La legge 3 2012 è la nostra specializzazione

In molti altri casi, il debitore non pienamente consapevole delle proprie possibilità ottiene risultati molto inferiori di quelli che potrebbe ottenere se ben consigliato ed assistito.

Comprendere che per uscire dai debiti serve un aiuto è il primo passo per risolvere la situazione. Il secondo passo è avere aspettative ragionevoli e l’aiuto di un esperto di procedure di sovraindebitamento, che ben conosca la legge e che possa dimostrare di aver portato a termine con successo altri casi. Sarà il consulente a predisporre quanto necessario e a sottoporre all’OCC la proposta di risanamento delle posizioni debitorie.

Rivolgendoti a Piano Debiti, non solo sarai seguito da esperti della materia, ma da persone che hanno l’obiettivo di aiutarti e affiancarti, e che hanno fatto della Legge sul sovraindebitamento e della soluzione di casi di complessi il loro lavoro di ogni giorno.

Per prima cosa sappiamo bene che il debitore in difficoltà è in una difficile condizione psicologica, pressato dai debiti e spesso in gravi difficoltà economiche.

C’è l’ansia per il futuro dei propri familiari, per il destino della propria azienda o della casa, la preoccupazione di non farcela e di cadere in una spirale senza fondo. Dare un aiuto al debitore per risolvere la sua situazione significa prima di tutto ascoltarlo e fornire un primo consiglio onesto e trasparente. Anche dicendo serenamente “non si può fare” se pensiamo che la la legge sul sovraindebitamento non sia la soluzione giusta.

Non abbiamo una promessa da farti, se non che il nostro impegno sarà massimo per trovare la migliore soluzione per il tuo caso, e di seguirti in ogni passaggio fino al raggiungimento del risultato. Anche per questo prima di accettare un incarico, forniamo sempre al cliente una consulenza gratuita finalizzata a fargli comprendere cosa si può ottenere e cosa non si può ottenere attraverso una procedura di sovraindebitamento.

Scopri di più sulla nostra attività:
https://pianodebiti.it/sovraindebitamento-a-chi-rivolgersi/

Per aiutarti a comprender meglio di cosa si tratti, di seguito una breve sintesi di casi reali, seguiti dai professionisti che lavorano con Piano Debiti a questo link, oppure puoi guardare l’intervista del nostro fondatore e Presidente Matteo Arata, da parte della trasmissione Report di Rai Tre.

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Piano Debiti ti offre una consulenza professionale che ti aiuta in caso di sovraindebitamento. Analizziamo gratuitamente la situazione debitoria e ti aiutiamo ad uscirne al meglio, consigliandoti la strada migliore da seguire.

Domande Frequenti sul Piano del consumatore

  1. Chi deve redigere il piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore?

    Il piano può essere redatto dall’OCC su indicazione del debitore, o più comunemente da un consulente di parte che assiste il debitore (advisor). Questa rappresenta una novità rispetto al vecchio Piano del Consumatore, dove l’OCC non poteva scrivere il piano ma lo attestava attraverso la stesura di una relazione particolareggiata.

  2. Cosa fa l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?

    L’OCC stila una relazione sulla procedura di composizione della crisi che sarà inviata al Giudice insieme al Piano del Consumatore. Rappresenta il soggetto che certifica la veridicità e la completezza del piano e dei documenti. In sintesi, stabilisce se sussistono le condizioni per portare la procedura all’attenzione del Giudice.

  3. Quanti anni dura un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

    Guardando alla prassi del precedente piano del consumatore, la durata media di un piano è di circa 5/6 anni. La versione riformata dal codice, ovvero la ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevede durate analoghe: anche la Cassazione ha recentemente confermato che un piano che duri dai 5 ai 7 anni è ragionevole, in quanto in tal modo gli interessi dei creditori risultano meglio tutelati rispetto alle soluzioni alternative praticabili (Conf. Cass. n. 17834/2019).

  4. Ristrutturazione dei debiti del Consumatore: quanto costa al debitore?

    Per il debitore non è facile definire il costo di una procedura di sovraindebitamento. Vi sono costi fissi, pari al contributo unificato ed ai bolli per il deposito dell’istanza in tribunale (euro 98 ed euro 27), ma la parte predominante del costo è costituita dal costo del consulente che assiste il debitore e dell’Organismo di composizione della Crisi. Il consulente del debitore di norma ha un costo pari a circa il 2% del debito, mentre il costo dell’OCC varia molto da OCC a OCC. Per avere un’idea indicativa l’OCC AIPS Milano ha rilasciato i costi delle proprie procedure che sono pari a euro 150 per la nomina del Gestore e circa 700 euro per l’attività professionale.
    Pertanto, è ragionevole pensare che a Milano il costo complessivo per un debitore con 100.000 euro di debiti sia pari a circa 3.000 euro, oltre a iva, includendovi tutti i costi.

  5. Saldo e stralcio fidejussioni: come funziona?

    Il meccanismo di saldo e stralcio di una fidejussione è identico a quello di un finanziamento normale (per saperne di più puoi leggere questo articolo), ma quello che cambia è la percentuale di stralcio che le banche sono disposte a concedere al fidejussore: infatti, a determinate condizioni, il fidejussore può vedersi liberato delle proprie fidejussioni pagando una piccola percentuale del debito, spesso anche sotto il 10% del debito stesso.
    Stralciare una fidejussione è più complesso rispetto a un finanziamento ordinario, per cui il farsi seguire da un consulente esperto è fondamentale e può portare a risparmi molto più consistenti rispetto al fai-da-te.

  6. Quale differenza tra piano del consumatore e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

    La differenza tra il piano del consumatore e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si basa principalmente sulla terminologia aggiornata e sulle condizioni richieste per accedere alla procedura.

    1. Piano del consumatore (terminologia precedente): Era uno strumento destinato a individui non imprenditori o professionisti, consentendo loro di presentare un piano per il pagamento dei debiti basato sulle loro capacità economiche. Questo piano non richiedeva il consenso dei creditori, ma doveva essere approvato dal tribunale. Per accedere a questa procedura, il debitore doveva dimostrare di essere meritevole, ovvero che il suo sovraindebitamento non era dovuto a colpa grave o a frodi​.
    2. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (terminologia attuale): Con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa, il piano del consumatore è stato rinominato in piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, introducendo un criterio di accesso meno stringente. Infatti, non è più necessario dimostrare la “meritevolezza”, ma è sufficiente l’assenza di colpa grave o frode. Questa modifica rende più accessibile la procedura, permettendo al debitore di presentare un piano di pagamento che preveda anche importi ridotti o rateizzati, sempre con l’approvazione del tribunale. Il piano può adattarsi alle circostanze economiche del debitore e non richiede il consenso dei creditori​.

    In entrambe le versioni, l’approvazione da parte del giudice rimane cruciale, ma il criterio della meritevolezza è stato sostituito con quello meno severo di assenza di colpa grave. Questo rende la procedura più accessibile per i debitori, offrendo una maggiore flessibilità e opportunità di risolvere la propria situazione debitoria​​.

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2 commenti su “Piano del consumatore: guida alla rinegoziazione del debito

  1. Salve, oggi sono dipendente di un spa, ma in passato ho avuto unna partita iva e mi sono rimasti dei debiti fiscali. posso acccedere al piano del consumatore?

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