Per poter comprendere il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (brevemente anche OCC) è necessario partire dal concetto di procedura di sovraindebitamento e dal funzionamento delle stesse: se non ti è chiaro come funziona una procedura di sovraindebitamento, prima di proseguire nel leggere questo articolo, ti consigliamo di leggere la nostra guida alle procedure di sovraindebitamento, molto dettagliata e di facile lettura.
Se invece conosci già le basi delle procedure di sovraindebitamento possiamo passare a vedere insieme le caratteristiche principali ed il funzionamento degli OCC e come possono esserti utili se hai problemi di debiti.
Indice
Cos’è l’Organismo di composizione della crisi dal punto di vista normativo?
L’ OCC è un Organismo privato di diritto pubblico istituito dalla Legge 3 del 2012, ed il cui funzionamento è stato normato dal dm 24 settembre 2014 n. 202 . L’OCC è quindi una struttura organizzativa prevista dalla legge e con precisi compiti e funzioni sempre normati dalla legge. Ogni Organismo di Composizione della Crisi per essere operativo, deve essere approvato dal Ministero della Giustizia, ed è iscritto presso un apposito elenco sempre presso il Ministero della Giustizia. Qui trovi l’elenco ministeriale OCC.
L’Occ si articola su due livelli:
- L’Organismo vero e proprio, normalmente composto da una segreteria e un referente (il responsabile legale e verso il ministero). questa struttura si occupa di nominare i Gestori e di altri aspetti di natura burocratica ed amministrativa.
- Una serie di Gestori (da un minimo di due a diverse centinaia, dipende dall’OCC), che sono dei liberi professionisti che devono svolgere in pratica i compiti che la legge affida all’OCC a favore dei debitori in difficoltà. Sono coloro che andranno a predisporre la “relazione” necessaria affinché si possa depositare nel tribunale competente la pratica di sovraindebitamento.
L’Organismo di Composizione viene “chiamato” ovvero nominato dal debitore che intende, con l’aiuto del consulente a cui si è affidato, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite un accordo con i creditori.
Che ruolo pratico svolge l’organismo composizione crisi da sovraindebitamento?
In sintesi una procedura di sovraindebitamento è una proposta (che seve seguire determinati criteri di legge) che un debitore in difficoltà può inoltrare presso il tribunale di residenza, per risolvere la propria crisi del debito. Questo può avvenire tramite un pagamento parziale e dilazionato oppure attraverso la liquidazione del patrimonio posseduto dal debitore.
Questa proposta viene impostata dal debitore (di norma tramite suoi consulenti) ed approvata da un Giudice, ma tra questi due soggetti la legge ha previsto un ente indipendente e imparziale che deve “attestare” la proposta del debitore, ovvero deve fare una serie di controlli preliminari, agevolando ed alleggerendo il lavoro del Giudice a cui viene assegnata la procedura di sovraindebitamento.
Quindi tutti i soggetti che vogliono usufruire dei benefici della cosiddetta “Legge salva suicidi” dovranno, una volta raccolti i documenti necessari e predisposte una serie di analisi tecniche, rivolgersi a un Occ presso i quale richiedere di nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori, sostituendosi al Giudice in una serie di verifiche e controlli preliminari.
I compiti dell’OCC sovraindebitamento sono chiaramente indicati nell’articolo 15 Legge 3/2012, che definisce funzioni ed attività di tutti gli organismi di composizione della crisi abilitati, e sono stati recentemente integrati dal Codice della Crisi d’Impresa, che ha sostituito la legge 3 2012 a partire dal luglio del 2022.
La normativa in questione prevede che l’O.C.C.:
- Verifichi e attesti la documentazione sulla condizione economica del debitore nel ruolo di ausiliario del giudice.
- Rilasci l’attestazione di fattibilità del piano di accordo con i creditori.
- Sia di ausilio al sovraindebitato e al suo consulente nella predisposizione della domanda di accordo con i creditori che verrà poi presentata in Tribunale.
Dai ruoli descritti dalla Legge si nota subito la presenza di un conflitto di interessi tra quello che deve essere un ruolo imparziale di attestatore e quello di aiuto e di consulenza verso il sovraindebitato e il suo consulente.
Quando serve l’OCC?
L’Organismo di Composizione della Crisi entra in causa quando il debitore decide di avvalersi della normativa sul sovraindebitamento (ex legge 3 2012) ossia quando si decide di attuare la procedura di esdebitazione attraverso un accordo con i creditori.
Il debitore dovrà per prima cosa scegliere un consulente che lo assisterà in tutta la durata della procedura, a cui fare affidamento per raccogliere tutta la documentazione richiesta e per definire la tipologia di procedura migliore (liquidatoria o in continuità) e predisporre una serie di documentazione come ad esempio un dettagliato elenco di debiti e proprietà.
Grazie a questo lavoro preparatorio viene sviluppata una “proposta” da sottoporre al Tribunale: questa proposta deve essere attestata da un Gestore nominato all’interno di un OCC. Pertanto, una volta predisposta la prima bozza di procedura di sovraindebitamento si nomina un Organismo di Composizione che dovrà verificare la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nella proposta e attestare la fattibilità del piano, attraverso una relazione da che viene depositata in tribunale e che la legge chiama “relazione particolareggiata”.
Come funziona il procedimento per accedere a un OCC?
Una volta raccolta tutta la documentazione e aver redatto il piano di accordo con l’aiuto del consulente, il debitore dovrà scegliere un organismo di composizione della crisi tra quelli presenti nell’elenco ufficiale del Ministero della Giustizia e conferirgli l’incarico.
Quasi tutti gli Organismi lavorano in questo modo:
- E’ presente un modulo di domanda sul sito dell’Organismo di Composizione della Crisi, che va compilato e va mandato all’OCC insieme a una serie di documenti di base (elenco debiti, elenco patrimonio, spese per il sostentamento del nucleo familiare, dichiarazioni dei redditi etc).
- Contestualmente va effettuato un primo pagamento di alcune centinaia di euro, perché la domanda possa essere valutata
- una volta ricevuta la domanda e copia del pagamento, la segreteria dell’OCC nomina un Gestore, ovvero il professionista che effettuerà il lavoro di predisposizione della relazione particolareggiata
- Il Gestore analizza la pratica e se la ritiene fattibile, predispone un preventivo richiedendo il pagamento di un acconto. Il preventivo viene fatto sulla base del regolamento dell’OCC che deve sempre essere consultabile dal debitore sul sito web dell’OCC
- Una volta che il debitore salda il primo acconto viene avviata la lavorazione della pratica.
Dopo la riforma del Codice della Crisi non è più possibile richiedere la nomina in Tribunale del Gestore, ma serve sempre passare da un OCC.
Tutte queste fasi vengono normalmente seguite dal consulente del debitore (sicuramente per i clienti che si rivolgono a Piano Debiti che offre un servizio completo da questo punto di vista). Il debitore dovrà però fornire la documentazione necessaria e tutte le informazioni richieste per poter valutare la sua situazione economica e debitoria.
Le comunicazioni formali tra OCC e debitore (o suo consulente) di norma avvengono attraverso PEC. Sarà inoltre necessario che il Gestore incontri il debitore, in modo da approfondire con lo stesso le cause del sovraindebitamento e le reali disponibilità per la soluzione della crisi.
Quali soggetti possono costituire un OCC?
Gli organismi di composizione della crisi possono essere costituiti da:
- Enti pubblici come: Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, e Università.
- Ordini professionali quali notai, avvocati, commercialisti.
- Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.
- Segretari sociali presso Associazioni riconosciute
La costituzione va segnalata all’apposito Registro presso il Ministero di GIustizia, ed è effettiva solo dopo l’iscrizione nel registro, che può essere rifiutata se non vi sono tutte le caratteristiche previste dal DM 202 / 2014
Quali sono i soggetti legittimati ad accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Per poter accedere alla procedura in OCC è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:
- Consumatori;
- Startup;
- Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- Enti privati non commerciali;
- Imprenditori cessati;
- Associazioni professionali e studi professionali associati.
Non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i seguenti soggetti:
- Imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
- Tutti coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso all’organismo crisi da sovraindebitamento;
- Chi ha subito provvedimenti di risoluzione, revoca o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- Chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.
OCC e debitore: un rapporto possibile senza intermediari?
Per avviare la procedura con uno degli organismi composizione crisi abilitati è necessario compilare un’apposita istanza e farla recapitare all’OCC interessato, secondo una delle seguenti modalità:
- Consegnandola a mano presso l’Ufficio di Segreteria del relativo organismo sovraindebitamento;
- Inviandola all’organismo composizione della crisi tramite fax, PEC, mail, raccomandata.
Una volta raccolta tutta la documentazione e aver redatto il piano di accordo con l’aiuto del consulente, il debitore dovrà scegliere un organismo di composizione della crisi tra quelli presenti nell’elenco ufficiale del Ministero della Giustizia e conferirgli l’incarico. L’O.C.C. scelto a questo punto nomina il gestore della crisi, ossia il professionista incaricato a seguire la pratica. Il gestore della crisi nominato dovrà comunicare entro 10 giorni l’accettazione della nomina via PEC e sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza da inviare al tribunale. Una volta accettato l’incarico, il referente dell’organismo comunicherà al debitore, il nome del gestore incaricato.
Quando costa avviare una pratica con l’OCC?
Al momento della presentazione dell’istanza all’organismo composizione crisi è obbligatorio effettuare un versamento di 200,00 €.
Il compenso percepito dall’Organismo di composizione della crisi, invece, è indicato all’interno del preventivo e viene calcolato applicando il tariffario OCC, in genere dal Gestore della Crisi incaricato di valutare l’istanza. I versamenti possono essere effettuati con carta di credito, bancomat, bonifico, assegno e contanti.
Gli svantaggi di affidarsi all’OCC
Dalla nostra esperienza di oltre 5 anni in tema di pratiche di sovraindebitamento, possiamo affermare con certezza che affidarsi ad un organismo di composizione della crisi non è la soluzione più saggia per poter uscire da questo difficile problema finanziario.
Una volta inviata l’istanza e pagato l’OCC non è detto che in automatica si proceda all’esdebitazione, è solo un primo step di un lungo e difficile percorso.
Per tale motivo consigliamo sempre di affidarsi a società esperte nel settore che possano aiutarti nella raccolta documentale e seguirti per tutto l’iter della pratica sino alla completa risoluzione dei debiti. In tal modo ridurrai notevolmente il rischio che la pratica sia rifiutata.
Rivolgendoti a Piano Debiti, società leader nel risolvere problemi di sovraindebitamento, sarai affiancato da un consulente esperto che ti potrà illustrare con trasparenza la soluzione più adatta alla tua difficile situazione. Saremo poi noi a gestire i rapporti con l’OCC garantendo rapidi tempi di lavorazione della pratica e riducendo Una garanzia per te e famigliari di poter finalmente uscire dai debiti e tornare a vivere sereno!
Hai bisogno di aiuto?
Piano Debiti ti offre una consulenza professionale che ti aiuta in caso di sovraindebitamento. Analizziamo gratuitamente la situazione debitoria e ti aiutiamo ad uscirne al meglio, consigliandoti la strada migliore da seguire.