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Sovraindebitamento: mutuo in continuità anche se decaduto del beneficio del termine

Tribunale di Bari 27 ottobre 2021. Est. Angarano.

Il Tribunale di Bari affronta con una ben motivata sentenza, il tema della prosecuzione del mutuo ipotecario all’interno del Piano Del Consumatore, ex all’art art. 8 comma 1-ter l. 3/2012: viene affrontato il discusso caso in cui ante presentazione del Piano, il mutuo è stato oggetto di decadenza del beneficio del termine.

Secondo la corte pugliese, è ammissibile la proposta di piano del consumatore che preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale del debitore, ancorché alla data di deposito della domanda il mutuo risulti decaduto e quindi di fatto risolto.

In sostanza il Giudice ha ritenuto che sia possibile riprendere il pagamento di un mutuo decaduto del beneficio del termine, per due motivazioni fondamentali:

  • Il primo motivo viene così argomentato: “”se pure in detta fattispecie il debito scaduto è comprensivo dell’intero capitale, un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione – volta ad evitare disparità di trattamento dipendenti dal solo comportamento del creditore che abbia o meno intimato la decadenza – induce a ritenere che, previa autorizzazione del giudice, possa riportarsi il mutuo in condizione di regolare ammortamento, sanando il solo debito relativo alle rate scadute alla data della domanda ed agli interessi, ovvero senza pregiudizio per il creditore”.
  • Inoltre: “L’applicabilità al sovraindebitamento dell’art. 55, comma 2, l. fall. comporta che “il debito derivante da un mutuo ipotecario deve comunque considerarsi scaduto nel momento dell’apertura del procedimento” (cfr. Cass. n. 17834/2019), sicché, osserva il giudice, “non vi è titolo per differenziare la posizione del consumatore a seconda che sia stato o meno intimata la decadenza dal beneficio del termine.

Pertanto, il Tribunale Barese ha statuito la possibilità di “far rivivere” il mutuo decaduto dal beneficio del termine, superando l’orientamento giurisprudenziale che si era creato prima dell’introduzione dell’art. 8 comma 1-ter l. 3/2012. Un’importante novità che aumenta le possibilità di tutelare la casa di abitazione di persone sovraindebitate e che possono pensare di salvare l’immobile prima casa con un piano del consumatore, anche qualora il debito ipotecario sia passato a sofferenza.

Resta fermo anche per il Tribunale di Bari, il principio che il Piano debba comunque prevedere il saldo delle rate arretrate, rispetto alle quali il debitore dovrà prevedere delle modalità di rientro congrue.

Si allega copia del dispositivo

Se cerchi maggiori informazioni sulla legge 3 2012 puoi consultare la nostra guida: https://pianodebiti.it/sovraindebitamento/

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