In collaborazione con Piano Debiti, in data 06.04.2022 veniva proposto ricorso per liquidazione del patrimonio dalla sig.ra Paola, soggetto sovraindebitato. In data 11.04.2022 il Tribunale di Pavia-Sezione fallimentare disponeva decreto di apertura in cui si rilevarono due aspetti particolari relativamente al provvedimento sopracitato:
Al punto 7 lo stesso recita “determina ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), L. n. 3/2012, valutate le osservazioni dell’OCC, nell’intero reddito la somma necessaria per il sostentamento della debitrice e della famiglia (n. 2 persone compresa la ricorrente), ad eccezione della somma di € 200,00 da versare con cadenza mensile per i successivi quattro anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura”.
La vicenda
Viene pertanto prevista una quota mensile fissa di reddito da mettere a disposizione del ceto creditorio, nello specifico € 200,00 mensili che viene calcolata dal legale della ricorrente, sottraendo al reddito netto ottenuto dalla somma delle buste paga nette, quanto necessario per la sig.ra Paola per vivere. La formula utilizzata è molto chiara e non lascia interpretazioni di alcun genere. Il Tribunale di Pavia determina in € 200,00 quello che il soggetto debitore deve mensilmente ai creditori, quasi parificando la liquidazione del patrimonio ad un piano del consumatore, ove il debitore fissa una somma mensile da mettere a disposizione dei creditori.
La soluzione
La formula utilizzata è molto diversa da quella che viene solitamente citata ad esempio dal Tribunale di Milano che dispone che tutto ciò che va oltre quanto previsto per vivere mensilmente debba essere messo a disposizione del ceto creditorio. La differenza tra le due formule, seppur minima, esiste. Nel caso di Pavia il debitore verserà sempre € 200,00 per 12 mesi e pertanto, qualora fosse un lavoratore dipendente manterrebbe tredicesima e quattordicesima intatte o comunque, nella peggiore ipotesi, di quest’ultime dovrebbe mettere a disposizione del ceto creditorio solo € 200,00. Nel caso di Milano, invece, il lavoratore dovrebbe dare alla procedura tutto ciò che mensilmente eccede la somma indicata per poter vivere. In questo modo si viene a creare una situazione molto peculiare. Ipotizziamo un dipendente a cui servono € 1.400,00 per vivere al mese. Alcuni mesi in busta paga riceve € 1.200,00 altri € 1.600, inoltre gode di tredicesima e quattordicesima mensilità. Secondo il Tribunale di Milano, il mese in cui riceve più di € 1.400,00 dovrà dare l’eccedenza, qualsiasi sia, al ceto creditorio; mentre il mese in cui riceverà meno di € 1.400,00 al mese in busta paga non dovrà versare nulla ai creditori. E relativamente alle tredicesime e quattordicesime? Secondo il Tribunale di Milano queste dovranno essere totalmente versate al ceto creditorio, in quanto il debitore riceve una somma eccedente le spese per vivere mensili.
Pertanto, relativamente a questa tematica, è evidente quanto sia peculiare quanto disposto dal Tribunale di Pavia.
Al punto 3 “a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente — e conseguentemente a motivare — il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell’art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo — nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede — a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012. La predetta disposizione prevede che sia il Liquidatore a fare una valutazione circa la convenienza o meno di liquidare lui stesso il bene oppure di far proseguire la procedura esecutiva e poi insinuarsi nella stessa in sede di piano di riparto. Nel caso di specie tale giudizio da parte del Liquidatore diveniva fondamentale dal momento che la debitrice era proprietaria solo di metà della casa oggetto di pignoramento.
Si segnala che nel caso della Sig.ra Paola la Liquidatrice ha chiesto che la procedura esecutiva immobiliare non venisse interrotta e di essere autorizzata ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare chiedendo l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita di metà dell’immobile, al netto dei costi di procedura.
Il Giudice dell’esecuzione ha provveduto nominando la Liquidatrice, delegata alla vendita dell’intero immobile.
Si riconoscono pertanto al Liquidatore poteri ed azioni simili alla nuova figura di Liquidatore prevista dal Nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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