La Legge 3 2012 ha introdotto una procedura con la quale i debitori non soggetti al fallimento possono sollevarsi dalla propria situazione debitoria accedendo a un meccanismo per certi versi assimilabile a quello delle procedure concorsuali.
Che cosa significa?
Mediante il ricorso alla liquidazione del patrimonio i debitori che non sono in grado di far fronte ai debiti maturati nel corso degli anni possono comunque liberarsi dai creditori mettendo a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti. La procedura permette quindi di distribuire il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori.
– Domanda di liquidazione del patrimonio
La liquidazione del patrimonio è domandata con apposito ricorso, da presentare al Tribunale competente per territorio, corredata del contributo unificato da 98 euro e della marca da bollo da 27 euro.
Alla domanda vanno allegati:
- inventario dei beni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- stato di famiglia;
- elenco dei creditori, indicando nel dettaglio i debiti maturati nei confronti di ciascuno di essi.
Chi può accedere?
Alla procedura possono accedere i debitori che:
- siano insolventi, ovverosia risultino definitivamente incapaci di far fronte a tutti i propri debiti;
- non siano soggetti al fallimento.
A tale secondo proposito, si precisa che al fallimento non possono accedere, tra gli altri, i privati, i professionisti e i piccoli imprenditori, che, quindi, risultano essere i principali destinatari della procedura.
– Liquidazione del patrimonio e sovraindebitamento
La liquidazione del patrimonio, di regola, è domandata dal debitore. I creditori possono richiederla in ipotesi eccezionali e specifiche, come quando la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento abbia perso la propria efficacia.
In cosa consiste?
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore non fa altro che mettere a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti che vanta verso terzi.
A questo punto, viene nominato un liquidatore al quale è affidato il compito di vendere i beni ed esigere o cedere i crediti. Una volta realizzato il valore economico di tutto il patrimonio del debitore, questo viene distribuito ai creditori e la procedura si chiude.
Si precisa che nella procedura rientrano anche i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda, dai quali vanno dedotte le passività inerenti al loro acquisto e alla loro conservazione.

Compiti del liquidatore
Il liquidatore, più nel dettaglio, deve:
- amministrare i beni e i crediti;
- verificare l’elenco dei creditori e sollecitarne l’intervento;
- formare lo stato passivo;
- realizzare e attuare il programma di liquidazione;
- distribuire il ricavato tra tutti i creditori.
– Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Al termine della procedura di liquidazione del patrimonio, se ne sussistono le condizioni e non tutti i creditori risultano soddisfatti, il debitore può domandare l’esdebitazione.
Quali sono i limiti di ammissibilità?
La liquidazione del patrimonio è ammissibile solo se con essa vengono messi a disposizione tutti i beni e i crediti del debitore.
Fanno eccezione esclusivamente:
- i beni assolutamente impignorabili;
- i crediti alimentari;
- i crediti di mantenimento, limitatamente a quanto necessario per il debitore e la propria famiglia.
– Liquidazione del patrimonio e stipendio
In ogni caso, nel rispetto dei limiti anzidetti, deve ritenersi che il debitore possa accedere alla procedura anche se non possieda beni mobili o immobili ma possa contare esclusivamente sul proprio stipendio.
– Liquidazione del patrimonio e cessione del quinto
Come chiarito anche dal Tribunale di Forlì con pronuncia del 14 luglio 2020, i prelievi che derivano dalla cessione del quinto dello stipendio, se questa ha data certa e notifica anteriore alla procedura, sono opponibili alla procedura di liquidazione del patrimonio nei limiti del triennio, al pari di quanto avviene con il fallimento.
Saldo e stralcio e liquidazione del patrimonio
La liquidazione del patrimonio, oltre che dalle altre procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore e accordo con i creditori), va tenuta distinta dal saldo e stralcio.
Quest’ultimo, infatti, consiste in una transazione che il debitore fa direttamente con uno dei suoi creditori, offrendo una somma inferiore al debito ma disponibile immediatamente, per definire la propria posizione.
Le differenze principali stanno nel fatto che il saldo e stralcio non ha particolari vincoli di legge, non prevede l’intervento del tribunale o del liquidatore e non deve necessariamente interessare tutti i creditori.

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