Tra gli aspetti interpretativi ancora discussi della Legge 3 2012 cassazione vi è la possibilità che il credito privilegiato (ad esempio un mutuo ipotecario) possa essere pagato in maniera dilazionata, oppure se tali crediti debbano essere saldati entro il primo anno dall’approvazione di una proposta di accordo, come previsto dal tenore letterale dell’art 8 della Legge 3 2012.
Pur in presenza di una consolidata giurisprudenza relativa al concordato che permette il pagamento dilazionato sottoponendo la dilazione al voto dei creditori, nel corso degli ultimi anni molti Tribunali hanno ritenuto di interpretare letteralmente la normativa sul sovraindebitamento. E’ quindi prevista la possibilità di moratoria del credito privilegiato solo per 12 mesi.
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Ordinanza n. 17391 del 20 agosto 2020: Cosa cambia
Anche nel caso di specie, il Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato l’accordo in quanto il piano di pagamenti proposto dal debitore prevedeva che i creditori privilegiati fossero pagati in cinque anni, ritenendolo contrario alla normativa a causa di questa dilazione.
La Cassazione, interpellata sul punto, ha invece stabilito con la sentenza 17391/20 (coerentemente con la linea già espressa nel caso di un piano del consumatore) che la soddisfazione dei creditori privilegiati possa essere proposta anche in tempi superiori ad un anno, dando la possibilità ai creditori di esprimersi sul punto con il voto.
L’ordinanza n. 17391 del 20 agosto 2020 statuisce che la dilazione è ammessa purché si attribuisca ai titolari dei crediti privilegiati il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi (nell’udienza prevista per tale procedura), in merito alla proposta del soggetto debitore.
Dice la Suprema Corte “…neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.
Importante notare come tale ordinanza richiami ed espliciti quanto espresso dalla precedente sentenza (Cassazione n. 17834/2019) che la Sesta sezione civile ha ritenuto di voler confermare.
In conclusione, si tratta quindi dell’ennesima pronuncia della Corte di Cassazione, che va è smontare interpretazioni restrittive espresse da alcuni Tribunali di merito sulla Legge 3/2012: impostazioni restrittive che negli scorsi anni hanno condizionato negativamente l’applicabilità della norma in alcuni fori.
Fortunatamente tali storture stanno però gradualmente rientrando con una più fedele interpretazione della Legge 3 2012 in linea con gli obiettivi di tale norma che – come ha sempre sostenuto anche Piano Debiti – è volta in primis alla tutela di un soggetto che l’ordinamento ritiene debole (il soggetto sovraindebitato), e che quindi va interpretata, ove possibile, a favore dello stesso.
Il ricorso di un piccolo imprenditore agricolo
La Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un piccolo imprenditore agricolo contro il diniego di omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale aveva ritenuto che la proposta in esame fosse carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio, in quanto il reclamante aveva prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall’omologazione.
Secondo il giudice di merito, la proposta di accordo poteva contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell’attività d’impresa.
L’imprenditore si era quindi rivolto alla Suprema corte, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 12 e 12-bis della Legge n. 3/2012 e 186-bis, 160 e 177 della Legge fallimentare.
Accordi di ristrutturazione con dilazione del pagamento dei crediti
I motivi sopra espressi sono stati giudicati manifestamente fondati dalla Corte di cassazione, pronunciatasi sulla vicenda in esame con ordinanza n. 17391 del 20 Agosto 2020.
Nella loro decisione, gli Ermellini hanno precisato come negli accordi di ristrutturazione dei debiti sia giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della menzionata Legge n. 3/2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale.
Tale facoltà può essere concessa purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Si tratta di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17834/2019) a cui la Sesta sezione civile ha ritenuto di voler dare continuità.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio per un nuovo esame di merito, con la precisazione che la dilazione di pagamento non determinerebbe, di per sé, un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori.
Pagamenti rateali ultrannuali nella valutazione di convenienza dei creditori
Riprendendo l’arresto di legittimità sopra richiamato, la Corte di legittimità ha ribadito che “neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.
Sentenza Legge 3 2012 Cassazione 17391 del 20 agosto 2020: scarica il PDF ufficiale

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