L’OCC è previsto dalla Legge 3 2012. I suoi compiti sono diversi e specificamente indicati dall’art. 15 della Legge che ne definisce le attività e le funzioni, le quali variano a seconda della procedura seguita. La funzione principale è quella di delegato del giudice al fine di verificare che la procedura sia presentata come previsto dalla normativa e vengano tutelati i diritti dei creditori.