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Atti in frode ai creditori

Qualsiasi atto di disposizione del patrimonio scientemente messo in atto per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori, stabilita dall’art. 2740 del codice civile che dispone che il debitore risponda dei suoi debiti con il proprio patrimonio presente e futuro. Pertanto il debitore che ad esempio doni un immobile a terzi, simuli garanzie, costituisca fondi patrimoniali ovvero altri vincoli sui beni di proprietà, alieni rilevanti somme di denaro, etc., potrà essere accusato di avere posto in essere atti in frode ai creditori.

Il creditore ha la possibilità di chiedere la revoca dell’atto disposto in frode ad esso stesso. Inoltre per quanto riguarda le procedure di cui alla Legge 3 2012 sul sovraindebitamento, la presenza di atti in frode è ostativa alla presentazione della istanza. Se il giudice rileva che sono stati compiuti atti in frode non potrò beneficiare degli effetti della Legge 3 2012.

Per approfondimenti in tema di sovraindebitamento, leggi la nostra guida: Sovraindebitamento: la guida per il debitore aggiornata.