L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura a favore dei soggetti sovraindebitati, introdotta dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la legge 3 del 2012.
Quest’ultima legge, come noto, ha introdotto la possibilità per le persone e piccole imprese che non riescono a pagare i propri debiti di risolvere la situazione attraverso alcune procedure da presentare in Tribunale: mancava però una procedura specifica per le persone che hanno ormai perso ogni patrimonio. Per questo motivo è stata introdotta l’esdebitazione dell’incapiente.
A differenza di tali rimedi, la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente presuppone che il soggetto interessato non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori.
Ne consegue che è l’unica procedura attraverso cui un debitore può vedersi cancellati i propri debiti, senza versare nulla ai creditori.
Indice
L’esdebitazione del debitore incapiente nella legge 3 del 2012
In base al nuovo art. 14-quaterdecies della legge 3 del 2012, tale esdebitazione può essere richiesta dal debitore persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali.
Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori: questo è il caso, ad esempio, di uno stipendio che basti appena a soddisfare le esigenze di sostentamento del debitore e della propria famiglia.
Come abbiamo visto, la procedura in oggetto è dedicata solo al debitore persona fisica (non alle società, quindi). Non solo: per beneficiare di tale misura, il debitore deve anche risultare “meritevole”.
Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto.
Requisiti per l’esdebitazione di diritto del debitore incapiente
Vi sono anche altri requisiti, necessari per poter accedere alla procedura dell’esdebitazione di diritto del debitore incapiente.
Infatti, trattandosi di un rimedio particolarmente favorevole al debitore, al quale è consentita in sostanza una ripartenza da zero (la c.d. fresh start), la legge ha previsto dei paletti molto stretti per l’accesso.
Ciò è dovuto anche al fatto che, a differenza delle altre procedure previste dalla legge 3/2012, si tratta di un rimedio che lascia completamente insoddisfatte le pretese dei creditori.
Proprio per questo, un limite molto rilevante è rappresentato dal fatto che tale esdebitazione può essere richiesta una sola volta nella vita.
Inoltre, per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori.
Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto.
Ai fini di tale calcolo, dall’ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.
Esdebitazione incapiente come fare domanda
Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà presentare predisporre la documentazione necessaria, di norma assistito da un proprio consulente, ed inviarla ad organismo di composizione della crisi (OCC), che predisporrà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.
Alla domanda vanno allegati l’elenco dei creditori, la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e l’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio stipendi e pensioni.
Inoltre, il debitore deve elencare gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
La domanda, comprensiva degli allegati appena elencati, va presentata al giudice assieme alla relazione particolareggiata redatta dall’O.C.C.
In tale atto, l’O.C.C. è tenuto ad indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.
Inoltre, la relazione deve dare atto dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata dal debitore.
Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la relazione dell’O.C.C. deve esprimersi anche riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore (ad es. banche, istituti finanziari etc.).
In particolare, l’O.C.C. deve attestare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, in occasione della concessione del prestito al debitore, del merito creditizio di quest’ultimo. In altre parole, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.
Se tale indagine rivelasse una mancanza in tal senso da parte del soggetto finanziatore, di ciò si potrebbe tener conto in occasione di un’eventuale opposizione all’esdebitazione avanzata dal creditore stesso.
Il ruolo del giudice nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Al giudice è demandata la valutazione sulla meritevolezza del debitore incapiente, mediante la verifica dell’assenza di dolo o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento e dell’assenza di eventuali atti in frode ai creditori.
Se tale verifica dà esito favorevole, il giudice dichiara l’esdebitazione del debitore incapiente con decreto.
In tale contesto, il giudice individua anche i termini e le modalità con cui il debitore deve presentare la dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti (come abbiamo più sopra descritto). A tal fine, il giudice può demandare all’O.C.C. la verifica periodica dell’esistenza di tali sopravvenienze.
Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente è comunicato al debitore e ai creditori.
Questi ultimi possono proporre opposizione all’esdebitazione entro 30 giorni. In tal caso, il giudice può confermare o revocare il decreto, a seguito di contraddittorio con le parti. Contro tale decisione, poi, sarà possibile proporre reclamo al tribunale.
Esdebitazione debitore incapiente nel Codice della crisi di impresa
Va segnalato che l’esdebitazione del debitore incapiente è una misura prevista anche dall’art. 283 del nuovo Codice della crisi d’impresa, che entrerà in vigore dal 16 luglio 2022
In considerazione della convenienza di tale procedura per i soggetti indebitati, il Decreto Ristori ne ha anticipato l’operatività (rispetto al resto delle norme che compongono il Codice della crisi di impresa), attraverso l’inserimento della relativa disciplina nel corpo della legge 3 del 2012.
L’esdebitazione del debitore incapiente è quindi attualmente già in vigore e si affianca alle altre procedure previste dalla legge 3 del 2012. In chiusura, è opportuno evidenziare che la procedura in oggetto, dedicata al sovraindebitato nullatenente, va tenuta distinta dall’affine istituto dell’esdebitazione conseguente alla liquidazione dei beni, disciplinata invece dall’art. 14-terdecies della medesima legge.
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