Finalmente a oltre un anno dalla modifica della legge 3 2012 che ha introdotto la nuova procedura dell’esdebitazione del debitore incapiente, stanno arrivando le prime omologhe dei tribunali mi merito: poniamo alla vostra attenzione alcune delle prime pratiche andate a buon fine.
Nel primo caso si tratta di una delle pronunce ottenute da Piano Debiti su debitori incapienti, emessa dal Tribunale di Bologna in merito all’esdebitazione di due coniugi entrambe lavoratori dipendenti. La decisione merita di essere commentata in merito ad alcuni importanti punti fermi:
- In tema di meritevolezza, il Tribunale felsineo pare ripercorrere quanto già visto in passato nell’ambito del Piano Del Consumatore: infatti il dispositivo recita “sussiste pure il requisito di meritevolezza in capo alla coppia di debitori, le cause del cui indebitamento sono riconducibili esclusivamente alla necessità di far fronte ad esigenze di vita, anche derivanti da più gravosi mutamenti della situazione familiare, connesse in particolare alla perdita dell’attività lavorativa”, ovvero la perdita del lavoro è causa sufficiente a motivare un cambio delle aspettative e possibilità economiche del debitore e quindi lo rende meritevole di fronte al mancato pagamento del debito.
- Il dispositivo affronta anche un altro tema ancora dibattuto nelle procedure di liquidazione e in conseguenza in quelle di esdebitazione del debitore incapiente: l’auto familiare è patrimonio aggredibile, oppure la procedura non può pignorarla in quanto necessaria per incomprimibili necessità di vita? Nel caso di specie, rilevato l’utilizzo per esigenze lavorative e per la cura di figli minori, il Giudice ha ritenuto le auto impignorabili, e quindi le stesse non costituiscono patrimonio.
Il secondo caso non è stato gestito dalla nostra azienda, ma esprime un principio importantissimo per il quale Piano Debiti si batte da tempo e che non possiamo che condividere. Si tratta di un caso presso il Tribunale di La Spezia ( 3 marzo 2022) dove di fronte a debiti verso una cassa previdenziale (ma analogo ragionamento può essere esteso anche a tutti i debiti tributari), il debitore viene riconosciuto meritevole di esdebitazione, in quanto l’indagine di meritevolezza deve riguardare solo i debiti “assumibili” e non le imposte.
Per i Giudici del foro di La Spezia, nel caso di tasse e imposte non si può parlare di “assunzione del debito” e quindi è illogico verificare la meritevolezza del debitore al momento dell’assunzione del debito, in quanto lo stesso debitore non ha avuto un ruolo nella “creazione” del debito stesso.
Potete trovare un commento più esteso alla sentenza presso questo link https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_883129_legittima_l_esdebitazione_del_debitore_incapiente_per_debiti_verso.aspx
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