HomeBlogNewsRottamazione Quater e Saldo e Stralcio: 6 cose che devi sapere

Rottamazione Quater e Saldo e Stralcio: 6 cose che devi sapere

Attraverso un comunicato stampa del 16/02/2023, il Governo Meloni ha introdotto la nuova Definizione agevolata Rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi pendenti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, senza corrispondere quelle dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

In questo articolo ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Rottamazione Quater per ottenere uno stralcio cartelle esattoriali.

In cosa consiste la Rottamazione Quater

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede la Rottamazione Quater o Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Questa Definizione agevolata o Rottamazione Quater prevista dalla nuova Legge di Bilancio 2023, sancisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati all’ Agenzia delle Entrate e Riscossione, di seguito per brevità AdeR, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola o meno con i pagamenti. La Rottamazione Quater consente quindi di versare il solo importo del debito residuo senza corrisponderne le relative sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio. Le multe stradali invece potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.

L’ AdeR ha messo a disposizione del debitore un prospetto informativo che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione. Nel prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale;

Quali sono i debiti che rientrano nella Rottamazione Quater

La Definizione agevolata “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Quali sono i debiti che non rientrano nella Rottamazione Quater

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata Rottamazione-quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • i carichi relativi a “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Come aderire alla Definizione agevolata Rottamazione Quater

La Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore che manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata Rottamazione-quater, deve presentare entro il 30 aprile 2023, l’ apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite dall’ Agenzia delle Entrate e Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le
    cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione
    agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la
    documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per
    ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Dopo aver presentato l’apposita domanda di adesione alla Definizione agevolata Rottamazione Quater, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una comunicazione di accoglimento della domanda, contenente:

  • l’ ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata Rottamazione Quater;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione Quater;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;

oppure un eventuale diniego con l’ evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la
richiesta di Definizione agevolata Rottamazione Quater.

Rottamazione Quater: pagare in un’unica soluzione o rateizzare?

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata Rottamazione Quater in un’ unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure attraverso un breve piano di rateizzazione che dura 5 anni con scadenze ben precise e definite.

Si può pagare l’importo dovuto per la Rottamazione Quater in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata Rottamazione Quater, le restanti rate invece saranno, rispettivamente di pari importo.

Il pagamento rateizzato di quanto dovuto per la Rottamazione Quater prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione
agevolata (“Rottamazione-quater”) e i pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023
unitamente ai moduli di pagamento.

Sono previsti diversi canali per pagare le somme dovute relative alla Rottamazione quater:

  • attraverso il sito istituzionale;
  • tramite App EquiClick;
  • con la domiciliazione diretta sul conto corrente;
  • attraverso i moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie, tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat o sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto per la Rottamazione Quater, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Aderendo alla Rottamazione Quater, cosa succede alle procedure attivate dall’ AdeR per il recupero?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’ Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata Rottamazione-quater per cui viene fatta richiesta:

  • non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potrà proseguire con le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di
    presentazione della domanda.

Inoltre il contribuente, sempre per questi debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede anche che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata Rottamazione Quater, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata ovvero il 31 luglio 2023, delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda di adesione alla Rottamazione Quater sono quindi automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione stabilito precedentemente alla richiesta di Rottamazione Quater.

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Da ultimo, ricordiamo che la nuova Legge di bilancio 2023 prevede anche lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si tratta di un annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 14/2023) ha modificato le disposizioni sullo Stralcio dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ha disposto il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale. Inoltre, ha introdotto, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali). Sulla base di queste premesse la norma ha previsto:

• il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
• fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Quest’ultima è una modalità di Definizione agevolata diversa da quella prevista dalla pace fiscale rottamazione quater e riservata a soggetti in condizioni di particolare difficoltà economica. In particolare, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali permette al contribuente che vi abbia aderito entro i termini di adesione, di liberarsi dai propri debiti pagando solo una piccola parte del capitale, anche a rate.

Rottamazione Quater o Procedura di sovraindebitamento?

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saldo e stralcio Equitalia

Un’ ulteriore possibilità per risolvere la propria esposizione debitoria con l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione oltre alla Definizione agevolata Rottamazione Quater, è quella di avvalersi di un’ eventuale procedura di sovraindebitamento, regolamentate dal Nuovo Codice della Crisi d’ Impresa e dell’ Insolvenza.

Queste procedure permettono di vedersi estinguere i propri debiti con Equitalia attraverso la presentazione di un’istanza al giudice, necessariamente firmata dall’ OCC competente (Organismo di Composizione della Crisi).

Il giudice deve effettivamente accertare che il debito non sia stato contratto con volontà o con colpa del contribuente (dunque si deve dimostrare l’assenza di qualunque atto che possa essere considerato “in frode” ai creditori), e che questo si trovi in un’ effettiva situazione di impossibilità di pagare la somma totale del debito.

Occorre precisare che esistono diversi tipi di procedure di sovraindebitamento, a seconda della problematica particolare; partendo dai comuni presupposti vanno comunque distinte possibilità specifiche per ogni tipologia di debitore: il consumatore (capiente o incapiente), e la piccola impresa (con o senza prospettiva di continuazione dell’attività). Sarà dunque necessario valutare attentamente la posizione debitoria per scegliere la soluzione maggiormente appropriata, scelta che solo un esperto in materia può essere in grado di fare.

Aspetto fondamentale in queste procedure è infatti farsi assistere da un professionista con comprovate competenze ed esperienze, che possa indirizzare il soggetto verso la strada più giusta. In conclusione, anche se richiedere un saldo e stralcio Equitalia non è possibile, esistono altrettante soluzioni valide e in alcuni casi anche simili per risolvere la propria situazione debitoria.

Per altre informazioni sulla risoluzione dei debiti con l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione, leggi qui il nostro articolo.

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