Ti è appena arrivato un decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento che ti intima di pagare immediatamente il tuo debito?
Non bisogna disperarsi, in quanto questo strumento non è perentorio come può sembrare. Leggi questa guida per scoprire cos’è e quanto tempo hai a disposizione per adottare delle contromisure.
Indice
Decreto ingiuntivo: cos’è?
Il decreto ingiuntivo, anche conosciuto come ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario disciplinato dagli Articoli 633 e seguenti del C.P.C. molto utile per il creditore, qui chiamato ricorrente o ingiungente, che riceve una tutela immediata nei confronti del debitore insolvente, qui chiamato resistente o ingiunto, a cui viene ordinato dal giudice di adempiere alle sue obbligazioni, evitando così al creditore i lunghi tempi derivanti dal giudizio ordinario.
Il decreto ingiuntivo si caratterizza per il suo carattere esecutivo, che comporta una maggiore rapidità e minori costi rispetto ad una procedura ordinaria e di poter subito arrivare all’esecuzione forzata dei beni. Questo viene emesso tramite una c.d. cognizione sommaria, ovvero senza sentire le ragioni della controparte, in questo caso il debitore, motivo per il quale il decreto ingiuntivo non può essere sempre applicato. Ovviamente se il debitore presentasse opposizione al decreto, lo stesso diventerebbe a c.d. cognizione piena e a quel punto verrebbero considerate tutte le parti in causa per la risoluzione della controversia. Il limite entro il quale il debitore deve adempiere a tale decreto è di 40 giorni, a meno che non presenti opposizione nel frattempo.
Decreto ingiuntivo: i requisiti per richiederlo
L’articolo 633 del C.P.C. prevede il ricorrere di questi quattro requisiti per richiedere il decreto:
- il procedimento tutela dei diritti di credito;
- i diritti di credito devono riguardare una cosa determinata, quindi una somma di denaro, una determinata quantità di beni fungibili o la consegna di un bene mobile determinato;
- se l’oggetto dell’ingiunzione è una somma di denaro questa deve essere liquida, ovvero sicura e precisa nell’ammontare e nella legittimità;
- il creditore deve fornire prova scritta del diritto di credito, come polizze assicurative, promesse unilaterali, scritture private, ecc.
Decreto ingiuntivo: i tempi della procedura
I tempi della procedura sono i seguenti: una volta che il creditore ottiene l’ingiunzione ha a disposizione 60 giorni per notificarlo al debitore; a quel punto il debitore ha a sua volta 40 giorni per opporsi all’istanza. La notifica del decreto ha una validità di 10 anni.
Prima di richiedere l’ingiunzione, il creditore è obbligato attraverso il suo legale ad inviare una lettera di costituzione in mora al debitore, con cui lo intima ad adempiere alle sue obbligazioni nel termine perentorio di 10 giorni, pena il ricorso ad azioni legali.
Quando si riceve un decreto ingiuntivo bisogna sempre controllare se il credito oggetto dell’ingiunzione sia o meno prescritto, situazione nella quale non risulta valido. Per sapere se il tuo debito è andato in prescrizione leggi questo articolo.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: cos’è?
Esistono delle fattispecie per cui il Giudice, su richiesta del creditore, può ordinare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo prima dello scadere dei 40 giorni dalla notifica al debitore. Perché si attivi tale opzione devono ricorrere i seguenti requisiti:
- se l’oggetto del credito è un assegno bancario o circolare, una cambiale o un certificato di liquidazione di borsa;
- se il credito è relativo ad un atto ricevuto da un notaio o un altro pubblico ufficiale autorizzato;
- se l’adempimento ritardato delle obbligazioni da parte del debitore possa recare danno al creditore;
- se il creditore presenta una prova scritta e firmata dal debitore che certifica il diritto di credito.
Decreto ingiuntivo: le conseguenze della procedura
Una volta che al debitore viene notificata l’ingiunzione di pagamento, questi può alternativamente adempiere alle sue obbligazioni, non adempiere alle sue obbligazioni oppure opporsi al decreto ingiuntivo. Di quest’ultima eventualità parleremo nel prossimo paragrafo.
Se il debitore scegliesse di non adempiere alle sue obbligazioni, il creditore avrà diritto potrà inviare l’atto di precetto per pignorare i beni del debitore al fine di recuperare il proprio credito. Proprio il precetto è l’ultima possibilità data al debitore di adempiere alle sue obbligazioni nel termine perentorio di 10 giorni, passato il quale si procederà all’esecuzione forzata dei beni del debitore.
Decreto ingiuntivo: l’opposizione del debitore
Passiamo ora, quindi, ad analizzare la situazione in cui il debitore a cui sia stato notificato un decreto ingiuntivo decida di opporsi allo stesso. In tale evenienza viene istituita una causa civile ordinaria in cui si contrapporranno le ragioni del creditore ingiungente e del debitore ingiunto. L’opposizione rappresenta un giudizio ordinario di cognizione in cui il debitore rappresenta l’opponente e il creditore l’opposto. L’opponente ha l’obiettivo di ottenere la sospensione dell’esecuzione provvisoria e la revoca dell’ingiunzione.
L’opposizione, che rappresenta un atto di citazione, deve essere notificata al creditore o al suo legale entro 90 giorni dall’udienza di comparizione, mentre il creditore deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione.
L’esito del giudizio può essere alternativamente:
- rigetto dell’opposizione, per cui il decreto ingiuntivo diventa esecutivo a tutti gli effetti;
- accoglimento integrale dell’opposizione, per cui il decreto ingiuntivo decade;
- accoglimento parziale dell’opposizione, per cui la sentenza diventa esecutiva, ma rimangono validi gli effetti del decreto ingiuntivo fino a quel momento scaturiti.
Il provvedimento del giudice può comunque essere impugnato da entrambe le parti in causa.
Hai bisogno di aiuto?
Piano Debiti ti offre una consulenza professionale che ti aiuta in caso di sovraindebitamento. Analizziamo gratuitamente la situazione debitoria e ti aiutiamo ad uscirne al meglio, consigliandoti la strada migliore da seguire.