HomeBlogNewsDecreto correttivo Codice della Crisi: il testo in PDF e le novità in tema di sovraindebitamento

Decreto correttivo Codice della Crisi: il testo in PDF e le novità in tema di sovraindebitamento

Dopo che nelle scorse settimane il tentativo di recepire all’interno della Legge 3 2012 alcune delle novità in tema di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi (tentativo non andato a buon fine in quanto l’emendamento deputato, è stato bocciato dalla ragioneria di stato per mancanza di coperture economiche) il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto correttivo Codice della Crisi approvato il 19 ottobre 2020 (utilizzando la delega prevista dalla Legge 20/19).

Per la maggior parte si tratta di piccole modifiche, volte a migliorare l’applicabilità del testo o a sanare errori formali, ma su alcuni punti si è anche intervenuto su questioni di merito, come vedremo in seguito.

 Il testo del Decreto correttivo Codice della Crisi

Augurandoci che si tratti dell’ultimo intervento prima dell’entrata in vigore del Codice, vi condividiamo il testo in pdf ufficiale:

Le novità del decreto correttivo Codice della Crisi, in tema di Sovraindebitamento

Al fine di rendere maggiormente agevole la comprensione delle novità trovate in seguito il riepilogo delle principali modifiche che hanno interessato gli articoli del codice della crisi e dell’insolvenza in tema di sovraindebitamento.

Nel capo II, sezione seconda, relativa alla Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • all’art. 67, comma 1, viene inserita la possibilità che il piano del consumatore possa prevedere non solo una soddisfazione parziale dei creditori, ma anche una soddisfazione differenziata dei crediti;
  • l’art. 68, in materia di presentazione della domanda tramite un OCC, viene integrato con la possibilità di richiedere la nomina del gestore al giudice, qualora nel circondario competente non sia presente un OCC, da scegliersi ove possibile tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi;
  • all’art. 69, comma 2, viene ridotta la penalizzazione per il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, che nella precedente versione non poteva far valere cause di inammissibilità che non derivassero da comportamenti dolosi del debitore, nel nuovo testo non potendo più contestare la convenienza della proposta;
  • all’art. 70, comma 4, viene inserita la previsione che, nel decreto di omologa del piano, al fine di preservare l’integrità del patrimonio il giudice ha la facoltà di inibire il sovraindebitato al compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati;
  • l’art. 71, in materia di esecuzione del piano, viene interamente riformato andando a meglio specificare come deve essere gestita l’esecuzione dello stesso, ovviando così eventuali problemi operativi rispetto alla procedura di vendita dei beni nonché in merito ad eventuali formalità pregiudizievoli da cancellare a seguito della vendita degli stessi.

Nel capo II, sezione terza, relativa al Concordato Minore, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • all’art. 73, comma 3, viene modificato con la previsione che la formazione delle classi è obbligatoria rispetto ad eventuali per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
  • all’art. 75, comma 1, lettera a), viene inserita la previsione che alla domanda va allegata anche le dichiarazioni IRAP e IVA, in aggiunta alle dichiarazioni dei redditi e alle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • all’art. 75, comma 1, lettera c), viene inserito l’obbligo di indicare nell’elenco dei creditori anche il rispettivo domicilio digitale (se ne sono muniti);
  • all’art. 75, comma 1, lettera d), viene modificato prevedendo che l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni venga redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 94, comma 2, in materia di concordato preventivo;
  • l’art. 76, comma 1, viene modificato analogamente all’art. 68, con la possibilità di richiedere la nomina del gestore al giudice, qualora sul territorio non sia presente un OCC, da scegliersi ove possibile tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi;
  • l’art. 78, comma 1, sull’ammissibilità della domanda, viene modificato disponendo che il decreto di apertura non sia reclamabile;
  • l’art. 79, comma 1, viene modificato prevedendo che, in presenza di differenti classi di creditori, il concordato venga approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto viene raggiunta anche nel maggior numero di classi;
  • all’art. 80, comma terzo, viene prevista l’omologa del concordato anche in presenza di una contestazione se il creditore opponente viene soddisfatto in misura maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria, e viene introdotta la possibilità di omologare comunque il concordato anche in mancanza di adesione, oltre che da parte dell’amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di assistenza o previdenza obbligatorie;
  • l’art. 80, comma 4, viene interamente modificato prevedendo, analogamente all’art. 69, comma 2, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento non possa più contestare la convenienza della proposta;
  • l’art. 81, in materia di esecuzione del concordato, viene altresì modificato al fine di rendere più efficace l’eventuale vendita di beni nonché disciplinando la cancellazione delle relative formalità pregiudizievoli;
  • all’art. 82, in materia di revoca dell’omologa, vendono introdotti un secondo ed un terzo comma, ove viene previsto che il giudice possa disporne la revoca laddove il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione ovvero sia divenuto definitivamente inattuabile, entro il termine di 6 mesi dal rendiconto finale.

Nel capo IX, in materia di Liquidazione controllata del sovraindebitato, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • all’art. 268, comma 2, viene subordinata la possibilità dei creditori di presentare la domanda di liquidazione alla circostanza che il debitore sia in stato di insolvenza;
  • all’art. 268, inoltre, viene introdotto un nuovo comma terzo, in cui viene previsto che, qualora la domanda di liquidazione venga fatta su istanza di un creditore, ma l’OCC attesti che non sussista attivo che possa essere distribuito, la procedura non venga aperta;
  • all’art. 270, comma 1, viene specificato che l’apertura della procedura di liquidazione produca effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
  • l’art. 273, comma 7, viene modificato in modo da normare la ripartizione dell’attivo in caso di insinuazione tardiva;
  • l’art. 276, comma 6, in materia di chiusura della procedura, viene modificato specificando che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 233, ossia nel senso che la procedura si chiude in caso di soddisfazione integrale dei creditori e delle spese in prededuzione, nonché al termine della ripartizione dell’attivo, ovvero qualora non sia possibile soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Nel capo X, sulla Esdebitazione del sovraindebitato, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • all’art. 282, comma 1, viene aggiunto che il decreto di esdebitazione è oggetto di pubblicazione in una apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia;
  • all’art. 282, il comma 2 viene riformato prevedendo che l’esdebitazione non opera se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per approfondimenti sulla nuova Legge 155 2017 leggi il nostro articolo dedicato: Legge 155 del 2017: la lista delle 10 cose da sapere.

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