Negli ultimi mesi il nostro paese sta vivendo quella che possiamo definire una vera e propria crisi da sovraindebitamento. Tantissimi imprenditori ed aziende faticano a risollevarsi dalle conseguenze economiche e finanziarie portate dall‘emergenza Covid-19.
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Crisi da sovraindebitamento: modifica piani
Il Governo italiano si è attuato a favore di tutti i cittadini in difficoltà e nel mezzo della crisi provocata dal Covid-19 è stato approvato il d.l. 23 2020, che ha stabilito che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi, non indicando nulla a riguardo per tutte le procedure di sovraindebitamento.
Il concordato preventivo e la ristrutturazione dei debiti sono due tipologie di piani di rientro, che consentono all‘imprenditore che si trova a vivere uno stato di crisi e di insolvenza, di uscire dalla situazione di difficoltà economica.
In particolare il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà per consentirgli di ripagare i propri debiti ed evitare così il fallimento dell’impresa. Con questa pratica si va a proporre ai creditori un piano per la soddisfazione anche parziale del debito, permettendo di fatto all’imprenditore di liberarsi dai debiti senza dover cessare l’attività.
Per quanto riguarda invece l’accordo di ristrutturazione dei debiti, questo piano permette sempre all’imprenditore in stato di crisi di domandare l’omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti; l’accordo con i creditori per diventare effettivo deve essere accettato almeno dal 60% di questi. Anche attraverso questo piano l’imprenditore potrà liberarsi dai debiti e continuare la propria attività.
Grazie all’intervento del Governo, all’interno del d.l. 23 2020, i termini di scadenza dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, in scadenza tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi.
Crisi da sovraindebitamento: per i consumatori e piccole imprese?
Come è facile intuire però, la crisi da sovraindebitamento causata dal Covid-19 non ha colpito solo gli imprenditori, ma anche e soprattutto molti consumatori e piccole imprese che hanno attivi piani del consumatore, e/ o proposte di accordo di composizione della crisi.
La domanda sorge spontanea: la proroga dei termini riguarda anche queste procedure di sovraindebitamento, attraverso le quali il consumatore ha la possibilità di rinegoziare il proprio debito?
Ovvero, un dipendente il cui piano del consumatore prevede ad esempio un versamento mensile di 300 euro per ripagare il proprio debito, potrà posticipare il versamento di sei mesi, in considerazione che probabilmente in questo periodo ha subito una messa in cassa integrazione?
Interpretando la norma per via analogica la risposta sarebbe stata a nostro avviso positiva, e a supporto di questa tesi interviene una recente decisione del Tribunale di Napoli.
Crisi da sovraindebitamento: decisione Tribunale di Napoli
Nello specifico Il Tribunale ha stabilito che sulla istanza di modifica il giudice designato può decidere, sentito l’OCC, senza necessità di disporre la convocazione dei creditori se, come nella fattispecie, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensili e cioè si è chiesta una modifica che incide sui tempi dell’adempimento; depone in tal senso quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020 applicabile alla fattispecie analogicamente.
Pertanto, ne consegue che il soggetto che sta portando avanti un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi, potrà fare istanza al giudice per ottenere la sospensione semestrale degli impegni previsti dal piano.
Proprio per aiutare tutte le persone in difficoltà a causa del Covid-19, tutti i nostri clienti che hanno piani ancora approvati ed aperti potranno rivolgersi gratuitamente ai nostri uffici per ottenere assistenza tecnica per richiedere la sospensione semestrale.
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