L’articolo 13 del decreto legge n. 83/2015 ha introdotto importanti novità in materia di pignoramento di pensioni e stipendi, modificando gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile.
E’ bene precisare che coloro che hanno ricevuto un pignoramento delle pensione o dello stipendio prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente di previdenza, interessava i limiti di un quinto (1/5) dell’importo complessivo.
Indice
I limiti imposti dal d.l. 83/2015
Con l’aggiunta del sesto comma all’art 545 c.p.c. si dichiara che le somme pignorate al debitore non possono corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Sarà quindi possibile pignorare solamente la parte eccedente.
Tale limitazione al pignoramento è volta a garantire un miniumo di sussistenza al debitore, peraltro già introdotta con la sentenza n. 18755/2013 che dichiarava l’impignorabilità della parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, fissando il limite della impignorabilità ad € 525,89. Tale importo era stato ritenuto il minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo, con conseguente pignorabilità delle sole somme eccedenti tale importo e nella misura di 1/5. Ad oggi tale sentenza è stata superata con netti miglioramenti a tutela del debitore.
Pignoramento della pensione: i limiti del 2021
Premesso che nel 2021 l’assegno sociale ammonta a 460,28 €, con la maggiornazione del 50% si raggiunge i 690,42 €. Il pignoramento può quindi riguardare solamente l’eccedenza rispetto a l’importo maggiorato per 1/5. Ne va da se che se la pensione non raggiunge tale soglia è interamente impignorabile da parte del creditore.
Facciamo un rapido esempio: se la pensione del debitore è di 1000 € al mese, sarà pignorabile solamente 1/5 dell’eccedenza. Per calcolarlo occorre sottrarre 690,42 (assegno sociale 2021 maggiorato del 50%) alla pensione: ovvero 309,58 € che a sua volta sarà pignorabile per 1/5, ovvero 61.92 € al mese di pignormaneto della pensione.
Per approfondimenti in tema di pignoramento della pensione ti invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato: Pignoramenti pensione: quali sono i limiti.
Pignoramento dello stipendio: i nuovi regimi
La normativa coinvolge anche il caso di pignoramento dello stipendio con accredito su conti correnti, indicando nuovi regimi rispetto alla data di accredito.
In caso di accredito in banca avvenuto prima del pignoramento, il limite pignorabile è fissato per il triplo dell’asssegno sociale (nel 2021 calcolato in € 1380,84).
Nel caso invece di accredito dello stipendio in banca con data uguale o successiva rispetto a quella di pignoramento, la cifra pignorabile si calcola seguendo i limiti stabiliti dalla legge ovvero definita dal Giudice, senza mai superare 1/5.
A completamento della disciplina, inoltre, il decreto legge ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 546 c.p.c., prevedendo che, nel caso di accredito sul conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità, gli obblighi del terzo non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito in parola ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento. Gli obblighi sono validi invece nel momento in cui l’accredito ha avuto lòuogo in data uguale o successiva al pignormaneto.
Per approfondimenti in tema di pignoramento dello stipendio ti invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato: Pignoramento stipendio: tutto quello che devi sapere.
Crediti impignorabili: il testo dell’Articolo 545 Codice di procedura civile
Vi riportiamo infine il testo ufficiale della normativa vigente al fine di approfondire la tematica direttamente sul testo della legge.
Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
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