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Concordato semplificato, una nuova procedura a favore dell’imprenditore in crisi

Il concordato semplificato è una nuova procedura introdotta dal decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021, che consente all’imprenditore di ottenere l’omologazione dal tribunale anche in mancanza di accordo con i creditori.

Si tratta di una novità di notevole importanza nel panorama delle procedure di composizione della crisi, perché permette di addivenire con relativa facilità alla liquidazione dei beni e alla cessione d’azienda, scongiurando il ricorso alla procedura fallimentare.

I vantaggi del concordato semplificato

Il presupposto fondamentale del concordato liquidatorio semplificato è rappresentato dall’esito negativo delle trattative con i creditori, finalizzate al risanamento dell’impresa in crisi.

Quando ciò accade, l’imprenditore ha oggi la possibilità di presentare direttamente in Tribunale una proposta di concordato finalizzata alla cessione dei beni.

Il giudice, in tal caso, deve limitarsi alla semplice verifica della ritualità della proposta, senza esprimere alcuna valutazione di merito.

Inoltre, per procedere al deposito della proposta non è necessario ottenere il preventivo consenso dei creditori. Ciascuno di essi, infatti, ha soltanto il potere di proporre opposizione all’omologazione della proposta di concordato.

È evidente, quindi, la portata innovativa ed estremamente semplificatoria della nuova procedura di concordato semplificato.

L’esito negativo delle trattative per il risanamento dell’impresa

Evidenziate le peculiarità di maggior rilievo, procediamo ora con ordine, analizzando la nuova procedura nel dettaglio.

Innanzitutto, va premesso che il nuovo decreto legge 118/21 prevede che l’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico possa chiedere la nomina di un esperto, quando appaia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’azienda.

Quest’ultimo si fa carico di agevolare le trattative con i creditori per consentire il superamento della crisi, eventualmente anche favorendo il trasferimento dell’azienda.

Ebbene, se tale composizione negoziata della crisi non sortisce gli effetti desiderati, l’esperto ne dà conto in apposita relazione, che viene comunicata agli interessati.

Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione, il debitore ha la possibilità di avviare la procedura di concordato semplificato, depositando in tribunale un ricorso contenente la relativa proposta.

Concordato liquidatorio semplificato procedura

La proposta di concordato liquidatorio semplificato va accompagnata da un piano di liquidazione, che deve ricevere il parere dell’esperto in ordine ai presumibili risultati cui può dar luogo.

Il tribunale, come detto, si limita in questa fase a verificare la ritualità della proposta, fissare l’udienza per l’omologazione del concordato e nominare un ausiliario, cui spetta a sua volta esprimere il parere sulla proposta.

Contestualmente, il tribunale ordina al debitore di comunicare la proposta ai creditori, i quali possono proporre opposizione fino a dieci giorni prima dell’udienza per l’omologazione.

Il decreto di omologazione

L’omologazione del concordato liquidatorio proposto dal debitore ha luogo quando vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • che sia stato regolarmente instaurato il contradditorio (e quindi che il debitore abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni cui si accennava poco sopra)
  • che siano state rispettate le cause di prelazione
  • che il piano sia ritenuto fattibile
  • che la liquidazione prevista dal concordato non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare

Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo e contiene la nomina del liquidatore designato ad occuparsi dell’attuazione in concreto del piano.

La fase della liquidazione dei beni

Il piano di liquidazione può anche contenere una specifica offerta di acquisto dell’azienda o di un suo ramo da parte di un determinato soggetto.

In tal caso, il liquidatore è chiamato a verificare se siano prospettabili altre soluzioni più convenienti sul mercato. In mancanza, egli è tenuto a dare esecuzione all’offerta e quindi a procedere alla vendita.

Se le circostanze lo richiedono, tale vendita può anche essere disposta prima dell’emanazione del decreto di omologazione del concordato: in tal caso, la vendita viene eseguita dall’ausiliario, non essendo stato ancora nominato un liquidatore.

Considerazioni conclusive

In conclusione, si può affermare come il nuovo concordato liquidatorio semplificato rappresenti un’ulteriore conveniente procedura a favore dell’imprenditore in difficoltà, applicabile tutte le volte in cui non sia possibile raggiungere un’intesa con i creditori e percorribile in tempi brevi con un semplice ricorso in tribunale, senza necessità di coinvolgere preventivamente il ceto creditorio.

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