Oggetto di grande discussione teorica e di filoni interpretativi contrastanti, il criterio della c.d. “meritevolezza” è stato uno degli elementi più “problematici” della legge 3 2012. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, il legislatore ha già a partire dalle modifiche apportate con il D.L. 137/2020 sostituito questo criterio con uno maggiormente definibile, ovvero l’assenza di “colpa grave, fraudolenza e frode”, con l’evidente intento di agevolare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alla conseguente esdebitazione.
Ma a oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Codice, come è stata accolta questa novità dai Tribunali di merito?
Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto importanti novità anche nella percezione e tutela dei diritti del consumatore in situazioni di crisi.
Volendo fare una sintesi, la risposta a questa domanda è che vi è stato un sostanziale allineamento allo spirito della riforma del Codice della crisi d’impresa, con un’interpretazione orientata al favor debitoris, desumibile da numerose sentenze.
Sono più di una anche le riflessioni emerse in sede di apertura delle procedure, sul ruolo del creditore bancario, alla luce del ruolo svolto da banche e finanziarie in mancanza di un adeguata verifica del merito creditizio del debitore in difficoltà, visto come elemento di alleggerimento della posizione del debitore sovraindebitato rispetto al tema della colpa in dinamiche di indebitamento bancario evidentemente eccessivo.
L’articolo approfondisce il tema dal punto di vista giuridico ricostruendo i passaggi principali delle plurime sentenze che sono entrate nel merito della tematica negli ultimi mesi.

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