Il caso analizzato riguarda una sentenza relativa alla Legge 3 2012 sulla prevenzione del sovraindebitamento omologata dal Tribunale di Alessandria. Si tratta di un’applicazione concreta della legge sul sovraindebitamento (cd. “legge salvasuicidi”) che ha interessato una piccola impresa non fallibile. Sono state salvate dai debiti due famiglie i cui titolari hanno potuto chiudere la loro piccola azienda ed andare in pensione senza essere inseguiti dai debiti. Tutto ciò anche grazie all’assistenza di Piano Debiti!
Insieme alla proposta sono stati depositati la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi e i documenti previsti dall’art 9 della Legge 3 2012.
Siamo di fronte ad un caso “da manuale”. Gli effetti positivi delle procedure di sovraindebitamento hanno dato un aiuto concreto a soggetti in difficoltà. Tutto ciò senza pregiudicare il diritto del creditore a vedersi ripagata almeno una parte del debito.
Il caso riguarda una carrozzeria gestita da due soci che hanno costituito insieme una SNC. Per tutta la vita la società ha permesso ai soci di sostenere le proprie famiglie. Negli ultimi anni, a causa della crisi, cala il lavoro e per mantenere l’attività vengono contratti alcuni debiti con le banche e con i fornitori.
Per una serie di eventi (l’eta della pensione e la malattia di uno dei due soci), essi decidono di chiudere l’attività. Non hanno però disponibilità liquide per pagare i debiti residui. Infatti servirebbero circa 120.000 euro per sanare definitivamente le posizioni debitorie, ma i soci dispongono di una somma molto inferiore.
Essendo i soci dell’snc responsabili anche per il debito dell’azienda, il rischio molto concreto è che banche e fornitori aggrediscano il patrimonio personale dei due soci. Ad esempio mandando all’asta le case di abitazione. Soprattutto per salvare i due immobili, i soci avviano una procedura di sovraindebitamento per sanare i troppi debiti contratti e non pagati.
La proposta di accordo secondo la legge 3 2012
Prima di vedere i dettagli della proposta, va fatta una necessaria premessa.
Si tratta, per quanto in nostra conoscenza, del primo Accordo di composizione omologato ad Alessandria. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un approccio rigoroso, con la nostra assistenza durante tutte le fasi, sino alla risoluzione della posizione debitoria dell’azienda.
La proposta è stata elaborata sulla falsariga di un vero e proprio concordato (se pur su scala ridotta, infatti si parla di “piccolo concordato”). Ha previsto una serie di condizioni fondamentali al fine di ottenere l’accesso alla procedura e la validità della stessa, ovvero:
- Allegazione (ovvero dimostrazione) che si tratta di uno stato di sovraindebitamento altrimenti non risolvibile;
- Previsione di una serie di attivi (in questo caso disponibilità liquide) dimostrabili e sostenibili;
- Previsione di tempi certi per i pagamenti ai creditori;
- Pagamenti integrali dei debiti in prededuzione e dei privilegiati. In particolare per quanto riguarda i privilegiati, sono stati integralmente soddisfatti quelli con privilegio immobiliare, in quanto i titolari erano capienti di immobili aggredibili;
- Proposta ai creditori chirografi (banche e fornitori) pari a circa il 25% del debito residuo.
La proposta è stata ammessa al voto dal giudice senza nessuna necessità di integrazioni ed ha ottenuto il 100% di adesioni dei creditori. Dal deposito della proposta, la stessa è stata omologata in circa 5 mesi, ottenento un risultato importante in tempi assolutamente brevi.
Il commento alla procedura di sovraindebitamento
Si è trattato di un caso non particolarmente complesso, ma proprio per questo molto simile a molti altri che potrebbero essere risolti grazie ad una procedura di sovraindebitamento ben impostata e gestita.
I clienti hanno sin da subito ben compreso i vantaggi di una possibile adesione alla Legge 3 2012. Hanno capito che uno sforzo per pagare almeno un parte del debito era necessario. Inoltre si sono attivati subito fornendo tutta la documentazione necessaria.
Inoltre anche il nominato OCC ha svolto la sua attività in maniera impeccabile. Ha svolto i necessari controlli in tempi certi, e adeguando la propria funzione di “controllo” alla piccola realtà aziendale. Realtà sicuramente diversa e molto meno complessa rispetto a quella delle grandi aziende che normalmente accedono al concordato. Ha inoltre provveduto a confermare l’alternativa liquidatoria e a verificare il rispetto dei privilegi di legge nella predisposizione del piano di riparto delle somme. Ha confermato la piena corrispondenza del piano proposto alle prescrizioni della Legge 3 2012.
Link esterni:
http://www.tribunale.alessandria.giustizia.it/
Per approfondimenti sul sovraindebitamento ti invitiamo a leggere il nostro articolo: Sovraindebitamento: la guida per il debitore aggiornata.

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