Oggi parliamo del caso di un dipendente assunto a tempo indeterminato che a seguito di un progressivo indebitamento, si ritrova con un ammontare di rate impossibile da pagare, e richiede con l’ausilio di Piano Debiti un accordo con i creditori grazie alla legge sul sovraindebitamento per uscire dalla propria situazione di difficoltà economica.
In questo caso non ci sono condizioni di meritevolezza particolari, e pertanto si ritiene di predisporre una proposta di accordo da sottoporre ai creditori, come previsto dall’art 7 e seguenti della norma sul sovraindebitamento.
Sarebbe stato un caso come tanti altri risolti velocemente, se non si fosse scontrato con un particolare indirizzo di un giudice del Tribunale di Roma, aderendo a un orientamento minoritario, riteneva che la cessione del quinto andasse pagata integralmente anche in caso di apertura di una procedura ex legge 3 2012.
Secondo la nostra azienda, questo orientamento era errato, e pertanto abbiamo affiancato il cliente nel proporre ricorso contro questa decisione: finalmente il collegio adito e si è riunito per valutare il ricorso, ed ha annullato la precedente decisione: viene stabilito che non vi sono differenze tra un prestito contro cessione del quinto e gli altri debiti bancari, non rilevando nessun privilegio per la cessione.
Rilevato che tale decisione, come potete leggere nell’allegato è ben argomentata ed è stesa dall’attuale Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, possiamo dire che da ora l’orientamento del foro di Roma si è allineato a quelli di molti altri Tribunali Italiani, che ritengono che si possano inserire all’interno delle procedure di sovraindebitamento i prestiti contro cessione del quinto, qualificandoli come debiti di natura chirografaria.
Quindi da oggi anche sul foro di Roma è possibile inserire le cessioni del quinto dello stipendio all’interno della procedura di sovraindebitamento e pagarle parzialmente.
Da quello che ci risulta ormai tutti i fori principali hanno aderito a questo orientamento, anche in virtù dell’interpretazione citata anche Roma della Cassazione, in merito alla cessione di cose future.
Il caso
Parliamo di un caso molto semplice: il cliente nel corso degli ultimi anni, ha iniziato a fare alcuni debiti per normali motivazioni di consumo (l’auto, un trasloco, ecc) ma l’accumularsi delle rate ha iniziato a diventare pesante da sostenere: negli ultimi anni ha iniziato a fare nuovi debiti per pagare i vecchi, fino a quanto non è più riuscito a gestire la situazione cadendo incolpevolmente in una situazione di sovraindebitamento.
Abbiamo incontrato il cliente nella nostra sede di Roma, e, valutate le sue esigenze, abbiamo deciso di proporre ai creditori un piano di sei anni, che prevede il pagamento di circa 600 euro mensili, al posto delle oltre quasi 1700 euro rate mensili che si erano cumulate.
Il piano prevede che ai creditori venga pagato circa il 30% del capitale, quindi il restante 70% del debito verrà cancellato.
I creditori hanno votato positivamente il piano, e pertanto risolto il problema della cessione del quinto, di cui abbiamo parlato sopra, lo stesso piano verrà omologato.
L’assistenza di Piano Debiti
Questo caso ci è di esempio per capire come sia importante e necessario rivolgersi a chi ha esperienza concreta e conosce a fondo questa legge, se si vuole veramente ottenere risultati positivi.
Infatti, molti consulenti o legali non così esperti, probabilmente avrebbero accettato la prima decisione avversa al cliente.
Noi invece eravamo convinti di essere nel giusto e abbiamo potuto supportare il reclamo allegando un elevato numero di omologhe che prevedevano lo stralcio della cessione già ottenute da Piano Debiti su altri Tribunali: elementi fondamentali per vedere modificata la sentenza a favore del cliente.
Legge 3 2012: la proposta di accordo
In questo caso è stata utilizzata la procedura – tra le tre previste dalla legge 3 2012 – definita “accordo di composizione della crisi”.
Questa procedura prevede che sia presentata ai creditori una proposta, molto simile a un concordato, che preveda un’offerta ai creditori e che deve essere accettata almeno dal 60% dei creditori.
L’offerta deve contenere tempi e modi dei pagamenti, deve prevedere il rispetto dei privilegi di legge, e deve essere credibile, ovvero serve dimostrare che il debitore la potrà onorare (in questo caso abbiamo dimostrato che poteva vivere dignitosamente con quello che gli rimaneva delle stipendio, pagata la rata alla procedura).
È necessario sapere anche due cose importanti su questa procedura:
Vengono conteggiati come voti validi anche i voti dei creditori astenuti, cioè che non esprimono la loro preferenza
Una volta che il debitore ha fatto ciò che era previsto dal piano, sarà libero da ogni altro debito o onere, risultando completamente esdebitato e riabilitato.
Questa procedura sarà l’anno prossimo sostituita da una nuova procedura prevista dal Codice della Crisi e dell’impresa (legge 155 2017), denominata Concordato Minore.
Link esterni
http://www.tribunale.roma.giustizia.it/default.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Cessione_del_quinto_dello_stipendio
Per approfondimenti in tema di Legge 3 2012 leggi il nostro articolo: Legge 3/2012: le dieci cose da sapere nel 2020.
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