HomeBlogNews10 fatti sull’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi

10 fatti sull’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi

Le procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 3 del 2012 prevedono la necessaria partecipazione di un ente terzo e imparziale, chiamato Organismo di composizione della crisi o, più in breve, OCC.

È proprio a tale organismo che il debitore deve rivolgersi se ha intenzione di accedere alle vantaggiose procedure disciplinate dalla legge appena citata, e cioè il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione dei beni, nonché alla nuova procedura di esdebitazione del debitore incapiente.

L’OCC interviene sin dalle fasi di avvio del procedimento e riveste un ruolo fondamentale di ausilio e raccordo tra i vari soggetti coinvolti, in particolare tra il debitore, i creditori e il giudice.

Vediamo dunque quali sono i tratti salienti dell’attività svolta dall’organismo composizione crisi nelle procedure di risoluzione del sovraindebitamento.

OCC cos’è e come funziona

  1. Innanzitutto, va chiarito che cos’è l’OCC: a norma del M. 202/2014, si tratta di un’articolazione interna creata in seno ad alcuni enti pubblici, appositamente per gestire le richieste di accesso alle procedure ex legge 3 del 2012.

Ad esempio, organismi di composizione della crisi sono costituiti nell’ambito delle strutture organizzative di Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, Università e Ordini professionali (degli avvocati, dei commercialisti, dei notai). Ogni organismo crisi da sovraindebitamento ha competenza limitata al proprio territorio di riferimento.

  1. Il debitore che vuole accedere ad una delle procedure sul sovraindebitamento deve proporre apposita istanza ad uno degli OCC presenti nel proprio territorio di residenza, chiedendo la nomina di un Gestore.

Il gestore della crisi è la persona fisica che svolgerà, in concreto, le prestazioni previste dalla normativa in tema di sovraindebitamento. Il gestore viene scelto tra i professionisti presenti nell’apposito registro OCC.

Cosa fa l’organismo di composizione della crisi

  1. La prima, importantissima, attività del gestore nominato dall’OCC è quella di ricevere dal debitore ogni informazione e documento utile a ricostruire le vicende che hanno portato alla sovraesposizione debitoria.
  2. In particolare, il gestore/OCC è tenuto a redigere una relazione particolareggiata in cui deve dare conto, tra l’altro:
  • dei motivi che hanno indotto il richiedente a indebitarsi
  • della diligenza da questi impiegata nell’assumere obbligazioni
  • delle cause del sovraindebitamento
  • dell’assenza di atti in frode ai creditori compiuti dal debitore
  • della completezza e attendibilità della documentazione da questi prodotta
    1. L’OCC, inoltre, è tenuto a verificare la consistenza dell’attivo patrimoniale e finanziario del debitore, anche attraverso autonome ricerche presso le banche dati detenute da enti terzi (anagrafe, enti di riscossione, istituti di previdenza etc.).
    2. In tal modo l’organismo sovraindebitamento pone le basi per dare il suo concreto contributo alla formulazione del piano del consumatore o della proposta di accordo da sottoporre ai creditori.

In particolare, egli è tenuto a rilevare, per ciascun creditore, le eventuali cause di prelazione e a individuare la somma di cui questo sarà destinatario in conseguenza della procedura, indicando altresì la sua percentuale di soddisfazione in relazione al credito effettivamente vantato.

  1. Molto importante, a questo proposito, è la quantificazione, da parte dell’OCC, delle somme da sottrarre alla procedura, poiché destinate alle spese di sostentamento per il debitore e la sua famiglia.
  2. La relazione dell’OCC sovraindebitamento, contenente tutte le informazioni appena esposte, viene allegata alla proposta di piano del consumatore o alla domanda di accordo di composizione e depositata in tribunale.

In questo frangente si manifesta l’importanza dell’attività svolta dall’OCC come ausilio per il giudice, perché consente a quest’ultimo di conoscere la vicenda nei suoi dettagli, attraverso la ricostruzione operata da un soggetto diverso dal debitore ed equidistante tra questo ed i creditori.

Imparzialità degli organismi di composizione della crisi

  1. Come detto, l’attività dell’organismo di composizione della crisi non si esaurisce di certo nelle fasi iniziali della procedura.

Infatti, il gestore continua, anche nelle fasi esecutive di attuazione del piano, dell’accordo o della liquidazione, a svolgere il suo ruolo di soggetto terzo e imparziale, come utile riferimento per il debitore, i creditori ed il giudice.

In particolare, egli raccoglie le eventuali osservazioni dei creditori e cura la fase di formazione del consenso di questi ultimi nella procedura di accordo con i creditori.

  1. Inoltre, l’OCC può essere nominato dal giudice come liquidatore e, in questo caso, cura il corretto svolgimento della procedura di liquidazione dei beni del debitore.

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